Violazione del Diritto d’Autore nei Documenti di Natura Tecnica

Violazione del diritto d'autore
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

19 Ottobre 2019

Violazione del Diritto d’Autore nei Documenti di Natura Tecnica

Il Copyright non protegge soltanto opere artistiche e letterarie ma qualunque opera dell’ingegno avente carattere creativo. Secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia Europea, il diritto d’autore si applica a qualsiasi opera dotata di originalità, ovvero che rappresenti una creazione intellettuale propria del suo autore. Affinché una creazione intellettuale possa essere considerata propria del suo autore, essa deve riflettere la sua personalità. Ciò accade se l’autore ha potuto esprimersi nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative.

Pertanto, il discrimine fra ciò che è protetto da Copyright e ciò che non lo è non è dato dal valore artistico di un’opera. Non importa se lo scritto è bello o brutto, se è poetico o meno. Non importa neppure se il testo è frutto dell’immaginazione dell’autore oppure riporta un fatto reale o dei dati tecnici. Ciò che importa è che l’autore, scrivendolo, abbia effettuato scelte libere e creative. Devono considerarsi tali anche la semplice scelta del linguaggio e della sintassi, la suddivisione dei capitoli oppure l’organizzazione dell’esposizione.

Questo ci porta a ritenere che anche uno documento di natura tecnica possa essere protetto dal diritto d’autore. Una perizia, un progetto, un contratto, un parere o il report di un avvenimento. Anch’essi costituiscono opere dell’ingegno e, di conseguenza, una loro illecita riproduzione può comportare una violazione del diritto d’autore.

Il caso Funke Medien

Ogni settimana, la Germania fa redigere un rapporto militare sullo stato degli interventi dell’esecito tedesco all’estero. Questi rapporti vengono poi trasmessi ad alcuni membri del Parlamento e ad alcuni uffici del Ministero della difesa.

La Funke Medien gestisce il portale internet di un quotidiano tedesco. Nel 2012, chiese senza successo di poter accedere ai rapporti relativi all’intervento dell’esercito tedesco in Afghanistan ma la sua domanda venne respinta. Nonostante ciò, la Funke Medien riuscì comunque ad ottenere parte dei rapporti e li pubblicò sul proprio sito internet con il titolo “Afghanistan Papiere”.

La Repubblica Federale di Germania propose dunque un’azione inibitoria contro la Funke Medien, per violazione del diritto d’autore. La richiesta di inibitoria venne accolta dal Tribunale di Colonia ed appellata senza successo dalla Funke Medien. Infine, il caso arrivò alla Corte di Cassazione tedesca, la quale sottoposte una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, pronunciatasi poi con sentenza del 29 Luglio 2019 C-469/17.

Il parere della Corte di Giustizia

Prima di rispondere alle questioni sollevate dal Giudice tedesco, la Corte di Giustizia si è sofferamata nuovamente sui requisiti di tutela del diritto d’autore.

Nel caso di specie, la Funke Medien sosteneva che i rapporti militari non potessero essere tutelati dal diritto d’autore, dal momento che la loro struttura sarebbe stabilita sulla base di un modello uniforme e che essi presentano carattere esclusivamente fattuale. Dal canto suo, il Governo tedesco sottolineava che la creazioone stessa di un modello uniforme per la redazione dei rapporti sarebbe tutelabile dal diritto d’autore.

La Corte di Giustizia non si è spinta sino a valutare il livello di originalità di detti rapporti, trattandosi di una questione riservata al giudice nazionale. Tuttavia, ha fornito i criteri necessari a svolgere questa valutazione. Per determinare se i rapporti militari siano oggetto di diritto d’autore, il giudice nazionale deve verificare se, nella loro elaborazione, l’autore abbia potuto effettuare scelte libere e creative, idonee a trasmettere al lettore l’originalità degli oggetti di cui tratta. L’originalità può consistere nella scelta, nella disposizione e nella combinazione delle parole con cui l’autore ha espresso il proprio spirito creativo, giungendo così ad un risultato che costituisce una creazione intellettuale.

La Corte ha altresì sottolineato che, nell’ipotesi in cui i rapporti costituissero documenti meramente informativi, il cui contenuto è determinato dalle sole informazioni in essi riportate, la protezione del Copyright sarebbe da escludere. In questo caso, infatti, l’autore si sarebbe trovato nell’impossibilità di esprimere il proprio spirito creativo in modo originale e giungere ad un risultato che costituisca una creazione intellettuale sua propria.

L’originalità nei contratti, nelle perizie, nei progetti, nei manuali e negli scritti tecnici

Sulla base dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia, l’applicabilità del Copyright a testi di natura tecnica non può essere affermata o negata a priori ma deve essere valutata caso per caso. Quando lo scritto ha soltanto un contenuto tecnico di natura informativa, è vincolato al rispetto di un modello standard ed è privo dell’apporto di libere scelte creative, l’originalità deve escludersi. Viceversa, se l’autore ha effettuato delle scelte nella presentazione delle informazioni, anche se di natura tecnica, siamo davanti ad un’opera dell’ingegno.

Si pensi ai contratti. Alcuni di essi contengono soltanto clausole standardizzate, che variano da un modello all’altro soltanto in modo impercettibile. Questi contratti non esprimono in alcun modo la personalità del loro autore e devono ritenersi formulari privi di qualsiasi originalità. Altre volte, i contratti sono frutto della creatività del giurista che li redige, il quale sceglie la disposizione delle clausole ed il loro contenuto in modo da esprimere in modo chiaro ed efficiente il regolamento del rapporto fra le parti. Questi scritti, seppur di natura tecnica e finalizzati ad un risultato pratico, sono senz’altro delle creazioni intellettuali del loro autore. Come tali, la loro illecita riproduzione può comportare una violazione del diritto d’autore.

Gli stessi principi possono facilmente estendersi ai progetti, alle relazioni peritali, ai manuali di istruzione ed a qualsiasi altro testo di natura tecnica o informativa.

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