Violazione del copyright
L’oggetto di protezione del diritto d’autore
Affinché si possa verificare la violazione del copyright di un’opera, occorre innanzi tutto che questa sia protetta dal diritto d’autore.
Il diritto d’autore (o copyright nel mondo anglosassone) protegge le opere dell’ingegno aventi carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La protezione del diritto d’autore è stata estesa altresì ai software ed alle banche dati (art. 1 l.d.a.).
Il diritto d’autore protegge non l’idea ma soltanto la sua espressione (per un approfondimento si veda “Roger Waters vs Emilio Isgrò. Il Tribunale di Milano blocca il nuovo disco dell’ex Pink Floyd“). Ciò significa che chiunque potrà scrivere un romanzo sulle avventure di un giovane mago. Tuttavia, nessuno potrà copiare la forma espressiva utilizzata da J.K. Rowling nello scrivere Harry Potter senza porre in essere una violazione del copyright.
Dunque, per ottenere la tutela del diritto d’autore l’idea creativa deve essersi consolidata in un’espressione nuova ed originale.
Per essere originale, un’opera deve rappresentare il risultato della creazione intellettuale dell’autore (Corte di Giustizia Europea C-5/08, caso Infopaq). L’opera deve essere il frutto di un seppur minimo atto creativo dell’autore e rifletterne la personalità.
In molti manuali si legge quale ulteriore requisito del diritto d’autore la novità. Con ciò si intende che l’opera non deve riprodurre in modo diretto o fortemente evocativo una precedente opera altrui. Più che di novità è corretto parlare di creazione indipendente. Paradossalmente, se due soggetti scrivessero la stessa poesia senza essere a conoscenza l’uno dell’altro, entrambi godrebbero del diritto d’autore e non vi sarebbe violazione.
Le opere protette dal diritto d’autore
Le opere protette dal diritto d’autore nell’ordinamento italiano sono elencate all’art. 2 l.d.a.:
- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- i disegni e le opere dell’architettura;
- le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia;
- i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore;
- le banche di dati;
- le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
La suddetta elencazione è meramente esemplificativa e non esaustiva. Ciò significa che possono ottenere la protezione del diritto d’autore anche opere dell’ingegno dotate di carattere creativo che non rientrino nell’elenco.
Violazione del copyright di uno slogan pubblicitario
Anche uno slogan pubblicitario può essere considerato un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore alla stregua di un’opera letteraria. A tal fine è sufficiente che il messaggio pubblicitario sia dotato di compiutezza espressiva.
Per il Tribunale di Roma (sentenza 29/09/2008, in AIDA, 2010, 760), il messaggio pubblicitario può essere protetto dal diritto d’autore se dotato di quella creatività minima che trascende la mera finalità di presentazione del prodotto commercializzato.
Può essere oggetto di copyright anche una campagna pubblicitaria per la quale sia predisposto un piano complesso e creativo.
Sulla violazione del copyright di uno slogan facente parte di una campagna pubblicitaria si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24062 del 12 ottobre 2017.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 24062 del 2017
Nel caso deciso dalla sentenza, una società leader nel settore del bricolage commissionava ad un’agenzia la realizzazione di una campagna pubblicitaria.
L’agenzia realizzava un primo catalogo promozionale, dove veniva ritratta una modella con le sembianze di una moderna Minerva, dalla cui testa uscivano oggetti propri del bricolage. Alla figura si accompagnava lo slogan: “Vuoi fare di testa tua? Il fai da te fa per te“.
Dopo la realizzazione del primo catalogo, i rapporti fra le parti si interrompevano ma la committente continuava ad utilizzare lo stesso messaggio pubblicitario anche per le campagne successive. Conseguentemente, l’agenzia instaurava una causa per far valere la violazione del copyright sulla sua opera. Il Tribunale di Genova accoglieva la domanda e condannava la committente al risarcimento del danno. La sentenza veniva poi confermata dalla Corte d’Appello di Genova ed infine dalla Cassazione.
Le parti non avevano mai sottoscritto alcun contratto di cessione dei diritti d’autore sulla campagna pubblicitaria. Pertanto, una volta interrotti i loro rapporti, continuare ad avvalersi dell’opera dell’ingegno altrui rappresentava per la committente una violazione del copyright.
La Cassazione ha ribadito che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. In base a ciò, ha riconosciuto l’originalità e creatività della campagna pubblicitaria, in quanto capace di veicolare un messaggio facilmente riconoscibile e immediatamente comprensibile da parte del pubblico, idoneo a catturare l’attenzione del consumatore.
Conclusioni: attenzione ai diritti d’autore!
Il caso sopra esposto mette in evidenza l’importanza di regolamentare contrattualmente la cessione dei diritti d’autore ogniqualvolta venga commissionata la realizzazione di un’opera dell’ingegno. Infatti, il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica di un’opera protetta dal diritto d’autore richiede la prova scritta.
E’ dunque consigliabile affidarsi preventivamente alla consulenza di un professionista, piuttosto che farne la fortuna in un momento successivo, quando si è costretti a difendersi in cause giudiziali difficili e ben più costose.
Poniamo ad esempio che un’impresa commissioni ad una agenzia di marketing la realizzazione di un progetto pubblicitario. L’agenzia crea per l’impresa uno slogan accattivante, disegna un logo e magari dà vita anche ad un personaggio di fantasia. Su tali opere dell’ingegno, le parti trascurano completamente la contrattualizzazione dei diritti d’autore.
Il rapporto fra committente ed agenzia prosegue per molti anni. Nel frattempo, la prima ha fatto dello slogan il proprio motto, del personaggio la propria mascotte e del logo il proprio marchio. Negli anni, la committente ha investito molti soldi per pubblicizzare questi elementi, facendoli diventare parte della propria immagine e del proprio brand.
Ipotizziamo adesso che i rapporti fra la committente e l’agenzia pubblicitaria si interrompano bruscamente. A chi spettano i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno realizzate dall’agenzia pubblicitaria? L’impresa committente potrà continuare ad utilizzare il proprio motto, il proprio marchio e la propria mascotte? …
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