Tutela giuridica del format televisivo ma non solo
La tutela giuridica del format viene generalmente associata ai programmi televisivi. In realtà, il concetto di format è ben più esteso. Esso può applicarsi a molti altri settori, quali le trasmissioni radiofoniche, le opere teatrali, nonché a spettacoli, manifestazioni, eventi, corsi e altro ancora.
Il format, quando soddisfa determinati requisiti, può essere tutelato come opera dell’ingegno protetta da diritto d’autore.
Cos’è un format?
Il significato di format non trova una definizione normativa. La prima e tutt’oggi unica definizione di format la si trova nel bollettino di SIAE del 1994:
“opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”
SIAE restringe il concetto di format agli spettacoli radiotelevisivi e teatrali. Tuttavia, alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale, non vi è ragione di limitare a questi ambiti la tutela del format. Qualsiasi spettacolo, manifestazione od evento, purché caratterizzato da un titolo, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, un apparato scenico e personaggi fissi può essere assimilato ad un format.
Se questi sono i requisiti, anche un telegiornale può essere realizzato come format, così come un telefilm o persino un corso [1]. Del resto, la possibilità di tutelare con il diritto d’autore la struttura di un corso di storia dell’arte è già stata confermata dalla giurisprudenza, seppure senza ricorrere alla figura del format (App. Roma, n. 3915/13).
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Tutela giuridica del format mediante il diritto d’autore, a metà strada fra idea ed espressione
La protezione del diritto d’autore non è riservata ad un elenco tassativo di opere. Qualunque opera dell’ingegno dotata di novità, originalità ed un minimo carattere creativo può essere protetta dal diritto d’autore. Ciò fa sì che anche un format con i suddetti requisiti possa trovare tutela giuridica nel diritto d’autore.
Tuttavia, come più volte spiegato in altri articoli di questo blog (si veda Roger Waters vs Emilio Isgrò. Il Tribunale di Milano blocca il nuovo disco dell’ex Pink Floyd) il diritto d’autore non protegge mai un’idea ma solo la sua espressione.
Il format si trova in una zona grigia, a metà strada fra idea ed espressione, quando l’idea è stata già sufficientemente sviluppata ma non ancora realizzata. Proprio per evitare che la protezione del format si traduca in un monopolio sull’idea, la giurisprudenza ne ammette la tutela solo quando sia raggiunto un grado sufficiente di dettaglio. L’idea iniziale deve concretizzarsi in una struttura ben definita, costituita da titolo, canovaccio, apparato scenico e personaggi fissi. In altre parole, non è tutelabile un format che si limiti a descrivere genericamente un programma. Dovranno essere individuati con precisione tutti i suoi elementi caratteristici. Essi devono avere un seppur minimo carattere creativo ed essere ripetibili. Soltanto in questo modo il format può assurgere ad espressione dell’idea originaria, seppur non ancora concretamente realizzata nel risultato finale.
Come registrare un format presso SIAE
SIAE offre la possibilità di depositare format inediti presso la Sezione DOR (opere drammatiche e radiotelevisive).
Sono registrabili soltanto format televisivi, radiofonici e teatrali. Per questi ultimi, è necessario essere iscritti alla Sezione DOR di SIAE, mentre i format televisivi e radiofonici possono essere depositati da chiunque, dietro pagamento della modica somma di € 25,00 oltre IVA.
Affinché possa essere registrato, un format deve avere i suddetti elementi identificativi: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi.
Per la registrazione è necessaria la compilazione del Modulo 91bis da parte di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del format ed il suo deposito assieme ad un esemplare dell’opera, in forma di copione scritto e firmato su tutte le pagine.
La registrazione del format ha validità di 3 anni, dopodiché dovrà essere rinnovata.
Ad eccezione della modifica del solo titolo del format, le altre variazioni richiederanno un nuovo deposito.
Ma a cosa serve la registrazione del format? La registrazione presso SIAE non attribuisce alcuna protezione ad un format che non abbia i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per essere tutelato dal diritto d’autore. L’unica funzione della registrazione è quella di acquisire una data di priorità, la quale vale come dimostrazione fino a prova contraria della paternità sul format.
[1] Galli S., Lo sviluppo dell’idea e la tutela autoscale: le categorie del “format” e del personaggio, in Il Diritto d’Autore, 2019, Giuffrè, p. 572.
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