Roger Waters vs Emilio Isgrò. Il Tribunale di Milano blocca il nuovo disco dell’ex Pink Floyd

Roger Water Emilio Isgrò
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

18 Giugno 2017

Il Tribunale di Milano blocca il nuovo disco di Roger Waters. Una decisione discutibile che deve far discutere.

RogerWaters vs Emilio Isgrò. Per il Tribunale di Milano, la copertina del nuovo disco dell’ex Pink Floyd potrebbe rappresentare un plagio delle opere dell’artista Emilio Isgrò. Una decisione che senza’altro farà discutere e che affronta il problema della distinzione fra idea ed espressione nel diritto d’autore.

Come avvocato e studioso del diritto d’autore, prima di commentare la decisione di un Giudice mi preoccupo di leggerla attentamente. La maggior parte delle volte, mi rendo conto che il suo contenuto non corrisponde affatto a quanto riportato sui giornali. Questa volta però non sono riuscito ad attendere che il decreto del Tribunale di Milano, emesso venerdì 16 Giugno 2017, fosse disponibile sulle banche dati giuridiche. Quello che pertanto mi accingo a commentare è ciò che ho letto in questi giorni sui quotidiani: con provvedimento inaudita altera parte, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha bloccato la commercializzazione nei negozi e online dell’ultimo disco di Roger Waters “Is This the Life We Really Want?”, uscito lo scorso 2 Giugno. La copertina del disco di Waters ed il libretto illustrativo riportano un testo con delle cancellature. Le uniche parole risparmiate dalla cancellatura vanno a formare il titolo dell’album “Is This the Life We Really Want?”.

Il Tribunale di Milano, seppur in via cautelare e dunque dopo un’analisi sommaria ed in assenza di contraddittorio, ha ipotizzato il plagio delle opere di Emilio Isgrò, artista concettuale noto per l’utilizzo della tecnica delle cancellature.

Sono costretto ad ammettere che il mio profondo amore per Roger Waters mi rende poco incline all’obiettività sulla decisione in commento. Mi sforzo dunque di tornare a vestire i panni dello studioso del diritto d’autore, ma continuo a non condividere la decisione del Tribunale di Milano. Ciò mi rende estremamente ansioso di leggere il provvedimento, sperando che, ancora una volta, smentisca quanto ad oggi ho potuto apprendere dai giornali.

Roger Waters vs Emilio Isgrò. Idea vs Espressione

Il principio in assoluto più importante e che per primo viene insegnato a chi si avvicina allo studio del diritto d’autore è la dicotomia idea/espressione. Il diritto d’autore non protegge le idee bensì la loro espressione. Un’idea, per quanto originale possa essere, non potrà mai essere monopolizzata da un’artista.

Per spiegare questo principio e la sua relazione con quanto deciso lo scorso venerdì dal Tribunale di Milano, ipotizzerò per assurdo che la tecnica del mosaico sia stata usata, per la prima volta nella storia, da un artista contemporaneo che chiamerò Paulo. Supponiamo che Paulo abbia usato la tecnica del mosaico per realizzare un’opera raffigurante il panorama di un tramonto, che egli, facendo ricorso ad uno sforzo di estrema immaginazione artistica, ha intitolato “Tramonto”.

Ebbene, l’espressione protetta dal diritto d’autore è l’opera “Tramonto”, ovvero quel determinato panorama, con quella determinata composizione, quei colori, quella particolare stilizzazione delle immagini etc. La tecnica che consiste nel comporre l’opera mediante vari frammenti, ovvero il mosaico, per quanto originale e sconosciuta possa essere prima dell’avvento di Paulo, rappresenta un’idea e non può essere protetta dal diritto d’autore. Ciò significa che Paulo non potrà impedire ad un altro artista di utilizzare la medesima tecnica per realizzare un ritratto. Neppure potrà vietargli di realizzare un altro panorama, purché sia sufficientemente differente dal suo “Tramonto”, ovvero dall’espressione della sua opera.

Applicabilità della Merger Doctrine 

Distinguere l’idea dalla sua espressione non è sempre semplice come nell’esempio sopra riportato. Talvolta, idea ed espressione si fondono fra loro, tanto da rendere estremamente complicato distinguere quando inizia una e finisce l’altra. In alcuni casi, l’espressione di un’idea porta ad un risultato univoco. Ciò significa che una determinata idea può essere espressa soltanto in un modo oppure in un numero finito e limitato di modi. Tutte le espressioni di questa idea, pertanto, si assomiglieranno fra loro. In questi casi occorre impedire che la monopolizzazione dell’espressione si traduca anche in una monopolizzazione dell’idea. Diversamente, il diritto d’autore raggiungerebbe uno scopo contrario a quello per il quale è stato creato e, anziché in un incentivo, si tradurrebbe in un impedimento allo sviluppo culturale ed artistico della società. Per impedire questo risultato si ricorre a quella che negli Stati Uniti è conosciuta come Merger Doctrine: quando una determinata idea può essere espressa soltanto in un modo, oppure in un numero limitato di modi, neppure l’espressione può essere protetta mediante diritto d’autore.

Ho cercato di semplificare il più possibile dei principi tutt’altro che semplici, i quali meriterebbero una trattazione più approfondita. Tuttavia, quanto sopra è sufficiente a leggere la decisione del Tribunale di Milano con occhio critico. Confrontando la copertina del nuovo disco di Roger Waters con le opere di Isgrò non si può certo escludere una elevata somiglianza. Ciò non è però sufficiente a configurare un plagio. Piuttosto occorre chiedersi: che cos’è che viene “preso” dalla copertina di Waters, l’espressione oppure l’idea consistente nell’utilizzare la tecnica della cancellazione per esprimere un concetto artistico? Il fatto che Isgrò sia noto per l’utilizzo della tecnica della cancellazione gli consente di monopolizzarla e di escludere chiunque altro dal suo utilizzo? E ancora, se la tecnica della cancellazione è un’idea, è possibile utilizzarla evitando di creare delle espressioni, e cioè delle opere, che si assomigliano fra di loro?

Conclusioni

Come sopra anticipato, la mia passione per Waters mi impedisce di essere obiettivo e pertanto lascio ai lettori la risposta a queste domande, dopo averne fornito una chiave di lettura.

Ciò che non posso però esimermi dal notare è che tutti gli articoli di giornale che ho letto sino ad oggi fanno riferimento alla somiglianza della copertina di Waters non con una particolare opera di Isgrò, bensì con “le opere” dell’artista, caratterizzate dal linguaggio concettuale della cancellazione. Francamente dubito che la decisione del Tribunale di Milano dica questo ma, se ciò fosse vero, allora confermerebbe anche i miei sospetti di incompatibilità con i principi fondamentali del diritto d’autore. Sostenere che la copertina di Waters è un plagio delle opere di Isgrò in generale equivarrebbe infatti ad affermare che tutte le opere di Isgrò si assomigliano fra loro al punto che, se fossero state realizzate da artisti differenti, avrebbero rappresentato un plagio l’una dell’altra. Ciò significherebbe peraltro sminuirne l’indubbio valore artistico, fino ad affermare che ciò che le rende uniche ed inimitabili è soltanto l’utilizzo della tecnica della cancellazione come linguaggio artistico. Se così fosse, sarei molto dispiaciuto per Isgrò, poiché la tecnica da lui prediletta rappresenta un’idea e non è proteggibile mediante il diritto d’autore, diversamente dovremmo concludere che i documenti secretati della CIA sono tutti plagi delle sue opere.

 

Disclaimer: l’immagine riprodotta in bassa risoluzione in testa all’articolo rappresenta un confronto fra la copertina dell’album di Roger Waters “Is This the Life We Really Want?” (i cui diritti d’autore appartengono alla Columbia Records, quale divisione della Sony Music Entertainment) e l’opera di Emilio Isgrò. Le immagini vengono riprodotte al solo fine di illustrare ed esprimere il concetto rappresentato nell’articolo.

 

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