Una licenza d’uso software può essere rivenduta? Per la Corte di Giustizia è lecito rivendere un software usato
La licenza d’uso software è il contratto atipico mediante il quale le software house distribuiscono i propri prodotti (vedi Il contratto di licenza software). La particolarità di questo contratto dipende dalla natura immateriale del software. Infatti, esattamente come un libro od una qualsiasi opera letteraria, il software è un bene protetto dal diritto d’autore. Ciò significa che, quando acquisto un programma, non acquisto i diritti d’autore sul bene immateriale, acquisto soltanto la proprietà del CD-Rom su cui si trova il software ed il diritto di utilizzarlo, nei limiti indicati dal contratto.
Cosa accade dunque se il contratto di licenza d’uso software ne vieta la rivendita? In sostanza, la software house da cui acquisto la licenza del software può vietarmi di rivenderlo?
La risposta a questa domanda non è così scontata come sembra. Fino a qualche anno fa, nei contratti di licenza d’uso software era comune trovare clausole che ne impedivano la rivendita. Oggi una clausola di questo tipo potrebbe essere inefficace.
Prima di scoprire come la Corte di Giustizia ha risolto la questione, occorre brevemente spiegare un principio fondamentale della proprietà intellettuale: l’esaurimento.
Il principio dell’esaurimento: perché posso rivendere un libro usato?
Come sopra accennato, un software è protetto dal diritto d’autore, esattamente come un libro. Quando acquisto un libro, non acquisto i diritti d’autore sull’opera, acquisto soltanto la proprietà del supporto materiale su cui l’opera è stata trascritta. Uno dei diritti esclusivi dell’autore, che non viene trasferito con la vendita di un libro o di un software, è il diritto di distribuzione. In base a questo, soltanto il titolare del diritto d’autore può vendere il libro.
Ma allora, perché posso rivendere un libro usato? Se il diritto di distribuzione appartiene all’autore od al suo editore, e se la vendita del libro non comporta il trasferimento di questi diritti, perché posso rivendere la mia copia del libro?
La risposta sta nel principio dell’esaurimento. Il diritto di distribuzione dell’autore si esaurisce con la prima vendita legittima del libro. All’interno dell’Unione Europea opera il principio dell’esaurimento comunitario. Ciò significa che, se ho acquistato la copia del mio libro all’interno dell’Unione Europea, posso rivenderlo liberamente in tutti gli Stati dell’Unione Europea, senza violare il diritto dell’autore.
Il principio dell’esaurimento nella licenza d’uso software
Se il principio dell’esaurimento opera per un libro, perché non dovrebbe valere per un software? Perché, a differenza di un libro, un software può essere facilmente copiato. Se compro un libro, lo leggo e lo rivendo ad un terzo, dovrò necessariamente spossessarmi della copia materiale del libro. Certo potrei fotocopiare l’intero libro, tenerne una copia per me, e rivendere l’originale. Ciò però non soltanto sarebbe illegale, ma probabilmente anche più costoso del libro stesso.
Il risultato di ciò è che l’autore riceve una remunerazione per ogni copia del libro in circolazione. Una stessa copia potrà essere letta da migliaia di persone e rivenduta plurime volte senza ulteriori remunerazioni per l’autore, ma ogni copia aggiuntiva immessa in commercio produrrà un compenso ulteriore.
Un software è invece relativamente facile ed economico da copiare. Acquistare un software, copiarlo sull’hard disk e poi rivendere il CD-Rom equivale a fotocopiare un libro e rivendere l’originale. E’ illegale ma, a differenza del libro, è relativamente facile, immediato ed economico. Il risultato di questa prassi è che per una sola remunerazione percepita dall’autore con la prima vendita del software potrebbero trovarsi sul mercato innumerevoli copie.
Il timore giustificato delle software house è quello di perdere il controllo sul software. Per questa ragione, nei contratti di licenza d’uso software viene inserito il divieto di cedere la licenza a terzi. L’interpretazione sostenuta dalle software house è la seguente: con la licenza d’uso software non viene venduto il programma, viene autorizzato soltanto il suo uso nei termini e con i limiti imposti dal contratto.
Il caso della vendita di AutoCAD su Ebay
Una prima risposta negativa per le software house è arrivata nel 2009 dagli Stati Uniti. Autodesk, la nota casa produttrice del software AutoCAD, si scontrò in causa contro il reseller Ebay Tim Vernor. Egli stava vendendo su Internet alcune copie di AutoCAD, praticando prezzi migliori rispetto a quelli della casa madre.
Nel giudizio venne accertato che non si trattava di copie contraffate, bensì di copie legittimamente acquistate da uno studio di architettura di Seattle. Ad Autodesk questo però non interessava. Secondo la versione della software house, le copie del programma non erano state vendute, bensì concesse in licenza sotto determinati vincoli, che escludevano la facoltà di rivenderlo.
Il Giudice statunitense si pronunciò contro Autodesk, sostenendo l’applicazione del principio dell’esaurimento (c.d. first sale doctrine), ed il diritto di rivendere un software acquistato mediante licenza.
La Corte di Giustizia sul caso Oracle
Nel 2012, anche la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di pronunciarsi sul principio dell’esaurimento applicato ai software.
Oracle, la seconda più grande casa produttrice di software al mondo, citò in giudizio la società tedesca UsedSoft. Quest’ultima rivendeva licenze usate della Oracle, cosicché gli acquirenti potevano scaricare il software direttamente dal sito della Oracle ed utilizzarlo grazie alla licenza venduta da UsedSoft. Come Autodesk, Oracle tentò di sostenere che le proprie licenze non corrispondevano alla vendita del software me ne permettevano l’uso nei limiti concessi dal titolare dei diritti d’autore. Poiché nella licenza d’uso software la cessione era vietata contrattualmente, la rivendita del software doveva ritenersi illecita.
Rispetto al caso AutoCAD, la particolarità stava nel fatto che i software di Oracle non erano venduti su supporti fisici di cui si poteva acquistare la proprietà, bensì scaricati direttamente da Internet. Nonostante questa particolarità, la conclusione della Corte di Giustizia fu la stessa.
Con sentenza del 3 Luglio 2012, C-128/11 la Corte ha stabilito che “il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata“.
Come fare dunque per mantenere il controllo dei propri software? La risposta sta nella licenza d’uso software
Nonostante l’esaurimento, mantenere il controllo dei propri software dopo la prima vendita è ancora possibile. La risposta sta sempre nei contratti: che si tratti di un contratto di licenza d’uso del software o che si tratti di un contratto di sviluppo software, l’importante è regolare con attenzione la cessione dei diritti.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore conferito il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata. La chiave di volta sta in quest’ultima espressione: “senza limitazioni di durata“. Se con una licenza d’uso software attribuisco il diritto perpetuo di usare un programma, il contratto viene assimilato ad una vendita. Perché dunque non conferire un diritto d’uso limitato nel tempo (1 anno ad esempio) ed assimilare il contratto ad una locazione? Se vendo una casa non posso certo vietare a chi l’acquista di rivenderla ad altri ma se la affitto, posso vietarne contrattualmente la sublocazione.
La nascita di licenze a tempo determinato rinnovabili, una su tutte Microsoft Office 365, è la risposta delle software house alla rivendita dei software usati.
Leggi anche “Vendita software: i vantaggi nel passare al modello SaaS“.
Una possibilità ulteriore è data dal cloud-computing. Con questo strumento le software house possono “distribuire” i propri software senza bisogno di cederne delle copie. I contratti di licenza diventano degli abbonamenti, che permettono agli utenti di accedere ad un servizio online per un periodo limitato di tempo. Ciò permette alle software house di mantenere un controllo assoluto sui propri software, evitando la cessione sia del codice sorgente che del codice oggetto.
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