Quali sono i tipi di invenzioni brevettabili? Facciamo ordine fra le varie categorie
Esistono vari tipi di invenzioni brevettabili: di prodotto e di procedimento; derivate e dipendenti. Ecco uno schema che distingue le varie categorie.
Il Codice della Proprietà Industriale e la legge in generale, sia nazionale che internazionale, non forniscono una definizione di invenzione. Rilevanti esponenti della dottrina la definiscono molto sinteticamente come “soluzione originale di un problema tecnico”[1]. Ciò che è certo è che, affinché si possa parlare di invenzione brevettabile, è necessario che questa possieda i requisiti della novità, dell’attività inventiva, dell’applicazione industriale e della liceità, e che non ricada in alcuna delle categorie per le quali l’art. 45 c.p.i. esclude la brevettabilità[2].
Le invenzioni si distinguono innanzi tutto in invenzioni di prodotto ed invenzioni di procedimento.
Si ha un’invenzione di prodotto quando la soluzione ad un problema tecnico viene raggiunta mediante un determinato prodotto brevettabile (una macchina, uno strumento, un utensile, un prodotto industriale etc.).
Si ha invece un’invenzione di procedimento, quando ad essere oggetto di brevetto è un metodo od un processo di fabbricazione industriale[3].
Le invenzioni c.d. derivate vengono distinte in invenzioni di perfezionamento, invenzioni di combinazione ed invenzioni di traslazione[4].
Le invenzioni di perfezionamento sono quelle che riescono a raggiungere una soluzione migliore ad un problema tecnico che è già stato risolto in un diverso modo. In base a quanto diremo fra poco, le invenzioni di perfezionamento possono essere dipendenti o meno dalle invenzioni precedenti oggetto di perfezionamento, a seconda che utilizzino queste ultime per migliorarle oppure raggiungano il risultato perfezionato in modo diverso ed autonomo.
Le invenzioni di combinazione sono quelle che raggiungono la soluzione di un problema tecnico combinando o comunque coordinando fra loro, in modo originale e nuovo, dei mezzi o degli elementi che sono già noti individualmente.
Le invenzioni di traslazione sono infine quelle che utilizzano mezzi od elementi che sono già noti allo stato della tecnica, applicandoli ad un settore diverso da quello per il quale sono noti. La brevettabilità delle invenzioni di traslazione vale generalmente per i procedimenti ma si ritiene possa estendersi anche ai prodotti. L’art. 46 c.p.i. prevede espressamente la possibilità di brevettare una sostanza o una composizione di sostanze note, purché in funzione di una utilizzazione diversa. Sebbene questa norma sembri considerare solo le invenzioni in campo chimico e, sebbene le possibilità di un uso diverso di un prodotto meccanico siano alquanto rare, si ritiene tuttavia che questa possibilità valga per ogni tipo di invenzione. Secondo parte della dottrina, addirittura, il brevetto non comporterebbe mai una protezione assoluta del prodotto brevettato, bensì una protezione limitata all’uso rivendicato, esplicitamente o implicitamente, nella domanda di brevetto[5].
Le invenzioni dipendenti sono quelle che hanno bisogno di sfruttare una precedente invenzione oggetto di brevetto affinché possano essere attuate. Tali invenzioni sono liberamente brevettabili, tuttavia, affinché possano essere attuate, è necessario ottenere una licenza dal titolare del brevetto da cui sono dipendenti oppure attendere che questo scada e che l’invenzione entri a far parte del pubblico dominio.
[1] Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Settima Edizione, Giuffrè, pag. 387.
[2] Art. 45 c.p.i.: “1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.
- Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
b-bis) le varietà vegetali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali;
- c) le presentazioni di informazioni.
- Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
- Non possono costituire oggetto di brevetto:
- a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi nominati. 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’articolo 81-quinquies”.
[3] Art. 2586 c.c.: “Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo”.
[4] Trevisan-Cuonzo, Proprietà industriale, intellettuale e IT, 2017, Wolters Kluwer, pp. 290 s.s.
[5] Vanzetti-Di Cataldo, Id. Idem., pag. 399.
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