Diritto d’autore nella musica (4° parte): i diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali dell’autore, chiamati anche diritti di utilizzazione economica, si contrappongono ai diritti morali, di cui ho parlato nel precedente episodio dedicato al diritto della musica.
La differenza fondamentale fra i diritti patrimoniali ed i diritti morali d’autore riguarda la loro trasferibilità. Mentre questi ultimi restano in capo all’autore e non possono essere trasferiti, i diritti di utilizzazione patrimoniali vengono spesso ceduti dall’autore ad un editore tramite un contratto di edizione musicale. Di conseguenza, i diritti patrimoniali d’autore sono spesso gestiti non dall’autore stesso, bensì dalla sua casa editrice. Detto questo, per ragioni di comodità continuerò a riferirmi all’autore come unico soggetto in grado di esercitare questi diritti.
Per leggere le parti precedenti di questo lavoro sul diritto d’autore nella musica rimando i lettori ai seguenti link: Il diritto d’autore nella musica: dalla nascita al fonogramma (1° parte); I requisiti di tutela del diritto d’autore nella musica (2° parte); I diritti morali dell’autore di un’opera musicale (3° parte).
In base all’articolo 12 l.d.a., l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale e derivato, nei limiti fissati dalla legge. Gli articoli successivi vanno invece a specificare quali sono i singoli diritti patrimoniali riservati in esclusiva all’autore.
Quali sono i diritti patrimoniali dell’autore
Sono diritti patrimoniali esclusivi dell’autore sull’opera musicale di sua creazione, il diritto di:
- riprodurre (art. 13 l.d.a.);
- trascrivere (art. 14 l.d.a.);
- eseguire (art. 15 l.d.a.);
- comunicare al pubblico (art. 16 l.d.a.);
- distribuire (art. 17 l.d.a.);
- tradurre, modificare e pubblicare in una raccolta (art. 18 l.d.a.);
- noleggiare e dare in prestito (art. 18-bis l.d.a.).
Il diritto di riproduzione
Il diritto di riproduzione consiste nel diritto di realizzare copie dell’opera. Questo diritto spetta in esclusiva all’autore e ciò significa che egli sarà l’unico soggetto che potrà autorizzare la produzione di copie della sua musica, generalmente dietro pagamento di un corrispettivo.
I non più giovanissimi, che come me hanno iniziato ad ascoltare musica sulle musicassette, ricorderanno bene che i mangianastri avevano spesso due scomparti. Questi consentivano di registrare, e quindi di copiare, la musica da una cassetta all’altra. La creazione di “mixtape” era una prassi comune fra gli adolescenti ed alzi la mano chi di noi non aveva sotto il sedile della propria auto una raccolta di compilation scopiazzate in qua e là da cassette prese in prestito dagli amici, originali e non!
Ebbene, spesso si sente dire che la pirateria musicale è nata con il digitale ma questa prassi era una forma di pirateria non meno diffusa rispetto a quella oggi praticata su internet. Richiedeva soltanto più tempo per essere messa in pratica. La registrazione su cassetta di un brano musicale costituiva violazione del diritto di riproduzione e poteva considerarsi lecita soltanto in caso di utilizzo per la creazione di una copia privata. Che cosa significa? Chi acquista legittimamente l’originale di un’opera musicale, ha il diritto di farne una copia da conservare per scopi privati, ad esempio nel caso in cui l’originale si rompa.
Per tornare dal mondo analogico a quello digitale a noi più vicino, un tipico esempio di violazione del diritto di riproduzione è rappresentato dal download non autorizzato di un brano musicale da Internet.
La riproduzione parziale
Il diritto esclusivo di riproduzione può essere anche soltanto parziale. Ciò significa che non è necessario copiare l’intero brano musicale per violare il diritto d’autore.
Quelli che durante un concerto registrano video o file audio di pezzi di canzone per poi pubblicarli su YouTube o su Facebook violano una miriade di diritti d’autore. Violano il diritto di riproduzione nel momento in cui registrano anche soltanto una parte di una canzone sul proprio telefono; violano il diritto di comunicazione al pubblico nel momento in cui rendono disponibile il video su internet. Se la qualità audio della registrazione è particolarmente scadente, potrebbe essere violato anche il diritto morale dell’autore sull’integrità dell’opera. E ciò senza neppure iniziare a parlare dei diritti connessi degli artisti esecutori.
Personalmente sto iniziando ad odiare tutti quelli che passano l’intero concerto con il telefonino in mano a registrare, impedendo peraltro a chi sta dietro di vedere. Se anche voi siete fra questi mi sento in tutta coscienza di dirvi: i video faranno comunque schifo, aprite le orecchie e godetevi il concerto e STATE VIOLANDO IL DIRITTO D’AUTORE!
La riproduzione temporanea e lo streaming
Per violare i diritti patrimoniali dell’autore, non è necessario che la riproduzione vietata abbia carattere duraturo. E’ vietata anche la copia temporanea, cioè che viene cancellata immediatamente.
Questa precisazione della norma è tutt’altro che irrilevante. Si pensi infatti allo streaming. Come sopra accennato, se scarico sul mio computer un file mp3 da un sito pirata, non c’è dubbio che io stia violando il diritto di riproduzione. Ma se invece lo sto ascoltando in streaming da un sito pirata? Il gestore del sito sta senza dubbio violando il diritto di comunicazione al pubblico, ma io che lo ascolto, quale diritto sto violando?
La risposta a questa domanda passa per l’interpretazione del concetto di riproduzione temporanea. Quando si ascolta un brano o si guarda un video in streaming, piccoli frammenti consequenziali dell’opera vengono copiati per un brevissimo lasso di tempo nella memoria RAM del nostro computer tramite un procedimento chiamato buffering. Si può quindi considerare l’ascolto in streaming una riproduzione parziale e temporanea dell’opera e quindi una violazione del diritto d’autore? Ebbene, credo che vi lascerò con questo dubbio, perché affrontare il tema dello streaming richiederebbe non un articolo ma un libro a parte. Mi basti dire che, fino a qualche tempo fa si riteneva che lo streaming non potesse considerarsi come violazione del diritto d’autore da parte dell’utente. Recentemente, una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha però messo seriamente in discussione questa certezza.
Se volete approfondire il tema vi invito a leggere l’articolo “Viola i diritti d’autore la vendita di dispositivi per lo streaming da siti pirata“.
La sincronizzazione della musica
Una particolare forma di riproduzione è quella mediante la quale l’opera musicale viene abbinata ad un video o comunque a delle immagini in movimento. Si parla in questo caso di sincronizzazione.
L’hobby preferito di mio padre è quello di montare i film delle sue vacanze aggiungendoci come colonna sonora delle musiche famose. Non c’è nessun problema se questi film vengono mostrati soltanto alla famiglia e naturalmente se le musiche sincronizzate sono state acquistate legalmente. Nel momento invece in cui gli dovesse venire la bizzarra idea di renderli disponibili al pubblico mi vedrei costretto a fermarlo. Ciò per due motivi: 1) gli spettatori morirebbero di noia; 2) verrebbe violato il diritto di sincronizzazione (e di comunicazione al pubblico) dell’autore.
A differenza della maggior parte degli altri diritti patrimoniali d’autore, i quali vengono gestiti tramite società collettive come la SIAE, il diritto di sincronizzazione resta generalmente gestito dall’autore e, per lui, dal suo editore. Ciò significa che, per poter sincronizzare una musica ad un video occorre rivolgersi direttamente all’editore per quanto riguarda la composizione, nonché alla casa discografica per lo specifico fonogramma che si intende sincronizzare.
Per approfondimento sul diritto di sincronizzazione vi invito a leggere “Il diritto di sincronizzazione della musica nelle opere audiovisive“.
Il diritto di trascrivere
Il diritto di trascrivere è il diritto di trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta.
Come ho spiegato nella prima parte di questo articolo sul diritto della musica (Il diritto d’autore nella musica: dalla nascita al fonogramma), nell’ordinamento italiano non è richiesto il requisito della fissazione affinché un’opera possa essere protetta dal diritto d’autore.
E’ sufficiente canticchiare una musica per considerarla come espressa e quindi creata ai fini del diritto d’autore. Ebbene, l’autore è l’unico soggetto che ha il diritto di trascrivere questa musica su uno spartito oppure di fissarla per la prima volta su un supporto materiale.
Il diritto di esecuzione
L’autore ha il diritto esclusivo di eseguire le proprie opere dinanzi al pubblico. Nel concetto di esecuzione rientrano sia la performance live di un artista esecutore, sia la diffusione di una musica registrata tramite un impianto audio. Ciò che rileva per rientrare nel concetto di esecuzione è che vi sia un pubblico e che questo sia presente nel luogo in cui l’esecuzione è effettuata.
Questo diritto viene generalmente esercitato dall’autore tramite una società collettiva come la SIAE, la quale riscuote un compenso per ogni esecuzione dell’opera dinanzi ad un pubblico. Per questa ragione, un locale aperto al pubblico che voglia offrire musica dal vivo è tenuto a far compilare ai musicisti che eseguano opere altrui (cover) il c.d. borderò ed a pagare a SIAE i diritti d’autore. Così, il locale che voglia trasmettere musica registrata, dovrà rivolgersi alla SIAE (o comunque al soggetto che gestisce i diritti di esecuzione dell’opera) per ottenere un’apposita licenza.
Ma allora… quando da piccolo riunivo babbo, mamma, nonno e nonna per esibire i miei virtuosismi chitarristici su “Nothing Else Matter”, dovevo chiedere il permesso ai Metallica?! La risposta è no. Una cerchia ristretta di familiari o amici non rientra nella nozione di pubblico, ma se l’esecuzione avviene ad un matrimonio con 100 invitati state ben sicuri che SIAE avrà qualcosa da dire.
Il diritto di comunicazione al pubblico
Il diritto di comunicazione al pubblico riguarda i sistemi di diffusione a distanza. A differenza dell’esecuzione, il pubblico non è presente nel luogo in cui la musica viene suonata o diffusa ma viene raggiunto a distanza. Esempio tipico di comunicazione al pubblico è lo streaming via Internet.
E’ considerata comunicazione al pubblico anche la messa a disposizione di un’opera. Nel momento in cui metto a disposizione per il download un’opera altrui senza autorizzazione sto violando questo diritto.
Ma allora… se la mia esecuzione di “Nothing Else Matter” con la chitarrina, anziché essere suonata davanti ai nonni fosse stata registrata e pubblicata su YouTube? La risposta non può che essere sì, sto violando il diritto di comunicazione al pubblico…. “Ma lo fanno tutti!!!??” … questo è un altro discorso.
Generalmente né gli artisti né le case discografiche hanno interesse ad impedire condotte amatoriali di questo tipo. Esse non creano alcun danno concorrenziale ed anzi talvolta contribuiscono al successo del brano originale. Teniamo però presente che negli Stati Uniti fece scalpore qualche anno fa il caso di una mamma citata per centinaia di migliaia di dollari da una importante casa discografica per aver pubblicato su Internet il video di sua figlia infante che ballava sulle note di Prince. Nel caso di “Nothing Else Matter”, chi ha seguito il processo Napster sa bene che non è il caso di mettersi a litigare con i Metallica per questioni di diritto d’autore!
Sul tema della comunicazione al pubblico si veda “Corte di Giustizia: The Pirate Bay compie attività di comunicazione al pubblico“. Oppure “Link e comunicazione al pubblico: i casi Svensson, Bestwater e GS Media“.
Il diritto di distribuzione
L’autore o chi per lui gestisce i suoi diritti patrimoniali è l’unico soggetto a poter autorizzare la prima messa in commercio della propria opera. Perché occorre evidenziare il concetto di “prima messa in commercio”? Perché nel diritto d’autore opera il principio dell’esaurimento. L’autore è l’unico a poter mettere in commercio un CD con la propria musica ma, una volta che questo viene acquistato da un consumatore, l’autore perderà ogni diritto sulla sua futura commercializzazione. L’acquirente potrà rivenderlo a terzi senza alcuna autorizzazione e senza dover pagare compensi ulteriori all’autore.
Questo concetto vale soltanto all’interno dell’Unione Europea e del mercato unico. A tal proposito si parla di principio di esaurimento europeo. Ciò significa che non posso acquistare delle copie di CD già vendute negli Stati Uniti, importarle in Italia e rivenderle, a meno che ciò non sia autorizzato da specifiche convenzioni internazionali.
Per approfondimenti sul principio dell’esaurimento si veda “Licenza d’uso software e principio dell’esaurimento“.
Gli altri diritti patrimoniali dell’autore
I diritti patrimoniali d’autore non ancora trattati sono piuttosto autoesplicativi e non necessitano di particolari approfondimenti.
L’autore ha il diritto esclusivo di autorizzare la traduzione in un’altra lingua di una canzone. Allo stesso modo, è l’unico che può autorizzare la sua elaborazione, ad esempio la trasformazione di un’opera musicale in un musical. Ancora, l’autore ha il diritto esclusivo di autorizzare la pubblicazione di una sua canzone in una compilation. Infine, l’autore ha il diritto esclusivo di autorizzare terzi a noleggiare o dare in prestito la propria opera. In quest’ultimo caso ci si riferisce al prestito da parte di istituzioni aperte al pubblico, come le biblioteche. Non invece al prestito di un vinile da parte di un amico.
Con questo articolo si conclude la parte sui diritti esclusivi dell’autore. L’autore però non è l’unico soggetto titolare di diritti musicali. Nella prossima puntata parlerò di diritti connessi degli artisti esecutori e dei produttori fonografici. A presto…
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