Diritto d’autore nella musica (5° parte): i diritti connessi
Sono diritti connessi al diritto d’autore quelli degli artisti interpreti ed esecutori e quelli dei produttori di fonogrammi. Come ho spiegato in “Il diritto d’autore nella musica: dalla nascita al fonogramma“, quando un’opera musicale viene registrata diventa appunto un fonogramma. Su di esso non insistono soltanto i diritti d’autore della composizione musicale. Il fonogramma è infatti il risultato del lavoro di diversi soggetti, ed in particolare: i musicisti che eseguono la composizione musicale ed il produttore che organizza la registrazione. Anche loro vanteranno sul fonogramma alcuni diritti simili a quelli dell’autore, chiamati diritti connessi.
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Per chi non avesse ancora letto le parti precedenti di questo lavoro sul diritto d’autore nella musica, le trovate ai seguenti link: Il diritto d’autore nella musica: dalla nascita al fonogramma (1° parte); I requisiti di tutela del diritto d’autore nella musica (2° parte); I diritti morali dell’autore di un’opera musicale (3° parte); I diritti patrimoniali dell’autore dell’opera musicale (4° parte).
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Il produttore di fonogrammi
Il produttore di fonogrammi è il soggetto che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione di un’esecuzione musicale. Si tratta dei soggetti più comunemente conosciuti come case o etichette discografiche.
Spesso si genera confusione fra l’editore e la casa discografica. Ciò è dovuto anche al fatto che talvolta l’etichetta che produce un fonogramma è anche l’editore dell’opera prodotta. Si tratta tuttavia di due ruoli ben distinti e che non sempre coincidono. L’editore è il soggetto a cui l’autore cede i diritti di sfruttamento economico sulla propria composizione (si veda “Il contratto di edizione musicale“). La casa discografica invece deve ottenere dall’editore la c.d. licenza di riproduzione meccanica, al fine di poter registrare l’opera. Successivamente, dovrà ingaggiare i musicisti che eseguiranno l’opera, un tecnico del suono, procurarsi uno studio di registrazione etc.
Sulla fonogramma inciso, l’etichetta discografica vanterà alcuni diritti esclusivi, assieme con l’autore della composizione e con i musicisti che hanno eseguito il brano.
I diritti connessi del produttore di fonogrammi
Ai sensi dell’art. 72 l.d.a., il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo di autorizzare:
- la riproduzione (copia) dei suoi fonogrammi;
- la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi;
- il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi;
- la comunicazione al pubblico (streaming, trasmissione in radio, televisione etc.) dei suoi fonogrammi.
Sia i produttori che i musicisti che hanno partecipato all’incisione del fonogramma hanno diritto ad un compenso per ogni sua utilizzazione. Ogni volta che viene trasmesso in radio od in televisione, usato in un film, diffuso in discoteca, ad una festa non privata, in un ristorante o qualsiasi esercizio pubblico. In tutti questi casi chi utilizza il fonogramma dovrà pagare dei compensi. Questi andranno in parte all’autore (e al suo editore), in parte al produttore del fonogramma ed in parte ai musicisti esecutori.
Sino a pochi mesi fa, il diritto di riscuotere i compensi sui diritti connessi spettava al produttore fonografico, il quale poi li ripartiva ai musicisti. La legge 124/17 ha modificato questo sistema. Il nuovo articolo 73 l.d.a. prevede che il compenso venga riconosciuto distintamente ai produttori ed agli artisti. Inoltre, il diritto al compenso degli artisti interpreti ed esecutori non può più essere oggetto di rinuncia contrattuale.
La copia privata
Copiare un CD che si è acquistato per regalare la copia ad un amico è una violazione del diritto di riproduzione. Diversamente, è lecito copiare un CD che si è acquistato per uso strettamente privato. Se ho legittimamente acquistato e scaricato un brano da iTunes, posso masterizzarlo su un CD vuoto per ascoltarlo in macchina. Allo stesso modo, se ho paura di rovinare il CD originale, posso farne una copia da utilizzare per fini privati.
La copia privata è dunque consentita come eccezione al diritto esclusivo di riproduzione. Tuttavia, ciò non significa che autori, artisti e produttori di fonogrammi non percepiscano alcun compenso. I compensi sono pagati all’acquisto degli apparecchi che consentono la registrazione (masterizzatori ad esempio) e dei supporti su cui registrare (CD-ROM vuoti, chiavi USB, hard disks etc.). Chi acquista un CD-ROM audio, oltre a pagare il prezzo del supporto, paga € 0,29 per ogni ora di registrazione consentita. A dover pagare il compenso sono i soggetti che fabbricano o importano questi prodotti. La riscossione è affidata a SIAE, la quale corrisponde il 50% agli autori, dopodiché trasmette il 25% alle associazioni di categoria dei produttori ed il 25% a quelle degli interpreti ed esecutori.
Artisti interpreti ed esecutori: i musicisti
Sono artisti interpreti ed esecutori nel diritto della musica i cantanti ed i musicisti che eseguono una composizione.
Questi soggetti vantano sulla loro esecuzione alcuni diritti connessi corrispondenti a quelli che la casa discografica ha sul fonogramma. Poiché il fonogramma contiene la fissazione dell’esecuzione dei musicisti, per poterlo sfruttare il produttore ha bisogno di ottenere contrattualmente la cessione dei loro diritti. A tal fine, la casa discografica, al momento in cui ingaggia i musicisti, deve assicurarsi la cessione dei loro diritti sulla loro esecuzione.
I musicisti mantengono il diritto ad opporsi all’utilizzo da parte del produttore della registrazione di una loro esecuzione particolarmente scadente, tale da ledere il loro onore e la loro reputazione. In sostanza, indipendentemente dai diritti ottenuti contrattualmente, la casa discografica deve astenersi dal pubblicare una registrazione di pessima qualità. Oltre a ledere il diritto dei musicisti, potrebbe infatti configurarsi una lesione dei diritti morali dell’autore[1].
I diritti connessi dei musicisti
Indipendentemente dal diritto ad essere retribuiti per le loro prestazioni dal vivo, questi soggetti hanno diritto di autorizzare:
- la fissazione delle loro prestazioni;
- la riproduzione (copia) della fissazione delle loro prestazioni;
- la comunicazione al pubblico delle proprie prestazioni artistiche dal vivo;
- la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
- il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.
Con riferimento a quest’ultimo diritto, il musicista che lo abbia ceduto al produttore conserva comunque la possibilità di ottenere un’equa remunerazione per ogni noleggio. Ogni patto contrario è nullo.
Come esposto sopra, il musicista ha diritto a percepire una remunerazione per ogni utilizzazione a scopo di lucro del fonogramma in cui è fissata la sua esecuzione. Qualora il fonogramma non sia utilizzato a scopo di lucro, i musicisti hanno comunque diritto ad un equo compenso.
I musicisti che sostengono le parti principali hanno diritto a che il loro nome sia apposto sui supporti che contengono la loro esecuzione. Quando sia possibile e non in contrasto con le norme d’uso, i nomi dei musicisti principali devono altresì essere indicati in occasione di ogni comunicazione al pubblico dell’esecuzione.
La durata dei diritti connessi
I diritti connessi del produttore di fonogrammi e dei musicisti, in assenza di pubblicazione, hanno durata di 50 anni dalla fissazione. Tuttavia, se in questo periodo il fonogramma viene lecitamente pubblicato, i diritti connessi si estinguono soltanto dopo 70 anni dalla pubblicazione.
Con questo capitolo ci avviamo verso la fine del nostro percorso sul diritto d’autore nella musica. Manca ancora un tassello fondamentale da trattare ed è quello delle società di gestione collettiva di questi diritti. Oltre ad essere fondamentale per comprendere il funzionamento del diritto della musica, si tratta di un tema di estrema attualità. Vi invito dunque a seguirmi nel prossimo ed ultimo appuntamento con il diritto d’autore nella musica.
[1] App. Milano 03/06/2003, in Giur. it., 2004, 808.
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