Direttiva Omnibus: come comunicare gli sconti

Direttiva Omnibus: come comunicare gli sconti
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

3 Giugno 2023

Direttiva Omnibus e comunicazione degli sconti: cosa cambia per gli e-commerce

Il 7 marzo 2023, con più di un anno di ritardo sui tempi prescritti dall’Unione Europea, l’Italia ha finalmente recepito la Direttiva n. 2019/2161, più comunemente conosciuta come Direttiva Omnibus.

Il recepimento è avvenuto con il d.lgs 26/2023, che ha modificato alcune norme del Codice del Consumo e ne ha introdotte di nuove. La maggior parte delle modifiche sono efficaci dal 2 aprile 2023, mentre quelle riguardanti gli annunci sulla riduzione dei prezzi sono efficaci dal 1 luglio 2023.

La Direttiva Omnibus introduce una serie di nuove disposizioni per la tutela dei consumatori, al fine di scoraggiare pratiche commerciali scorrette, favorire la trasparenza e la corretta informazione. Queste norme impattano soprattutto sugli e-commerce, che devono adeguare le loro comunicazioni per non rischiare sanzioni da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) o cause di risarcimento da parte di consumatori o loro associazioni.

In questo articolo tratterò le questione che sta sollevando più incertezze fra i miei clienti: cosa cambia per la comunicazione degli sconti?

Gli errori più comuni nella comunicazione degli sconti

Quante volte ci siamo affrettati ad acquistare un prodotto di cui non sentivamo realmente il bisogno soltanto perché ci è stato presentato un grosso sconto? Quante di queste lo sconto era reale?

Ditemi se la situazione vi suona familiare… state navigando su Internet e vedete un annuncio con una bella somma in doppia cifra sbarrata. Accanto c’è un prezzo molto più conveniente, che l’e-commerce vi offre soltanto se acquistate subito. Il prodotto non vi serve in quel momento ma percepite l’esistenza di un’occasione da non perdere e cliccate sul pulsante “acquista”.

Percepite il prezzo più alto come quello normale praticato dall’e-commerce, mentre quello più basso come un’occasione temporanea, da non perdere assolutamente.

Dopo qualche mese tornate sull’e-commerce e vi accorgete che le cose non stavano affatto così. Il prezzo più basso era quello normalmente applicato dal venditore e non c’era alcuna occasione da cogliere al volo.

Ma se il prezzo più alto con la sbarra in mezzo non è quello normale di vendita, allora che cos’è? In base a cosa il venditore può comunicare l’esistenza di uno sconto?

Nelle ipotesi più “virtuose”, ma sempre scorrette, il prezzo più alto rappresenta quello di listino o consigliato dal produttore. In altri casi è del tutto inventato. Magari è stato applicato dall’e-commerce per un paio di giorni e poi ridotto per far percepire al consumatore l’esistenza di un’occasione che in realtà non esiste.

Pratiche commerciali di questo tipo rappresentano oggi la normalità. Persino grandi e note piattaforme internazionali, di cui non faccio il nome, per sollecitare le vendite dei loro servizi presentano costantemente sconti fino all’80%, con accanto un conto alla rovescia di pochi giorni. Se però si frequenta la piattaforma per qualche settimana, ci accorgiamo che questi “sconti” non sono l’eccezione ma la regola, tant’è che se abbiamo fatto l’errore di acquistare a prezzo pieno ci sentiamo dei deficienti. Beh, in realtà siamo stati ingannati!

Vendite straordinarie: la normativa vigente in Italia

Eppure, condotte come quelle descritte sopra sono vietate già da tempo, almeno in Italia. E questo da ben prima della Direttiva Omnibus.

Il d.lgs. 114/98 regolamenta le vendite promozionali già dallo scorso secolo. Inoltre, la comunicazione non veritiera di prezzi scontati era già considerata dalla giurisprudenza un’azione ingannevole, punibile ai sensi dell’art. 21 del Codice del Consumo.



Anche prima della Direttiva Omnibus, la comunicazione di uno sconto doveva essere comunicata in riferimento al prezzo normalmente applicato dallo stesso venditore, e non al prezzo di listino, a quello consigliato dal produttore o quello praticato dalla concorrenza.

È però evidente che questa normativa è stata sino ad oggi ampiamente disapplicata, soprattutto nelle vendite online.

Cosa cambia con la Direttiva Omnibus

Alla luce di quanto sopra, la Direttiva Omnibus non cambia poi molto rispetto al quadro legislativo già vigente in Italia, almeno per quanto riguarda le comunicazioni di riduzione del prezzo. Essa si limita a fissare dei paletti più precisi ed a chiarire una volta per tutte qual è il prezzo originale su cui comunicare lo sconto.

L’art. 17 bis del Codice del Consumo stabilisce che chi comunica una sconto deve indicare il prezzo precedente all’applicazione della riduzione. Questo coincide con il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori negli ultimi trenta giorni.

Ad esempio, se il 1 settembre 2023 volete comunicare la riduzione del prezzo di vendita di un prodotto, dovete indicare, accanto al prezzo ridotto, quello più basso applicato al pubblico nel mese di agosto. In altre parole, se nei 30 giorni precedenti alla comunicazione dello sconto, avete portato il prezzo da 40 a 50 euro, prima di ridurlo a 30, il prezzo precedente rispetto a cui calcolare lo sconto sarà 40 e non 50 euro.

La norma precisa che deve trattarsi del prezzo applicato alla generalità dei consumatori. Ciò significa che, se avete applicato un prezzo più basso ad una categoria ristretta di clienti (es. solo agli abbonati ad un determinato servizio), non dovrete necessariamente far riferimento a quest’ultimo.

Ricordiamoci inoltre che le riduzioni del prezzo devono sempre essere accompagnate dall’indicazione della percentuale di sconto. A dirci questo non è la Direttiva Omnibus, ma il caro vecchio d.lgs. 114/98, che mantiene ancora la sua efficacia.

E se il bene è stato immesso sul mercato da meno di 30 giorni?

Se il prodotto rispetto al quale volete comunicare uno sconto è stato messo in vendita da meno di 30 giorni, allora dovete indicare anche il periodo di tempo a cui fa riferimento il prezzo precedente.

Ad esempio, se il 1 agosto mettete in vendita un bene a 50 euro e il 15 agosto lo riducete a 40, potete comunicare la riduzione rispetto al prezzo precedente ma dovete anche specificare che quest’ultimo si riferisce al periodo dal 1 agosto al 15 agosto.

La norma non si applica ai prezzi di lancio, ovvero ai prezzi applicati al momento della vendita iniziale di prodotti, che sono caratterizzati da rialzi successivi.

Ad esempio, se il 10 agosto mettete in vendita un nuovo prodotto al prezzo di lancio di 40 euro, nei giorni successivi lo portate a 50 e il 1 di settembre lo abbassate nuovamente a 40, potete comunicare la riduzione del prezzo facendo riferimento, anziché al prezzo di lancio, al prezzo normale di 50 euro.

Come ci si deve comportare in caso di riduzioni progressive del prezzo?

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia aumentata progressivamente e senza interruzioni nell’ambito di una stessa campagna di vendita, le riduzioni successive possono fare riferimento al prezzo di partenza.

Ad esempio: supponiamo che il 15 settembre vogliate iniziare una campagna di ribasso del prezzo di un determinato prodotto. Il prezzo più basso da voi applicato nei 30 giorni precedenti all’inizio della campagna è di 50 euro. Se il 15 settembre abbassate il prezzo a 40 euro, potete comunicare questa riduzione facendo riferimento al prezzo di partenza di 50 euro. Se il 1 ottobre riducete ulteriormente il prezzo, portandolo a 30 euro, non dovrete fare riferimento al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, che in questo caso sarebbe 40 euro, ma potrete ancora riferire lo sconto al prezzo iniziale di 50.

Questa possibilità è concessa solo se i ribassi del prezzo continuano senza interruzioni e nell’ambito della medesima campagna di vendita. Ciò significa che, se fra un ribasso e l’altro il prezzo subisce un aumento, l’eccezione non si applica.

Le difficoltà interpretative della norma

Che cosa succede invece se il prezzo subisce dei ribassi continui ma nell’arco di più mesi? Si può ancora parlare si riduzione ininterrotta nell’ambito di una medesima campagna di vendita?

E se la riduzione resta invariata per mesi, possiamo continuare a comunicare uno sconto?

Ipotesi 1: il 1 settembre iniziate una campagna di ribasso del prezzo, prendendo come prezzo precedente il più basso praticato nel mese di agosto. Se fate un secondo ribasso a metà ottobre, potete ancora utilizzare come prezzo precedente quello più basso praticato ad agosto oppure dovrete riferirvi a quello di settembre?

Ipotesi 2: se il 1 settembre abbassate il prezzo rispetto al mese di agosto, per quanto tempo potete continuare a comunicarlo come sconto? Se mantenete la riduzione invariata per mesi, potete continuare a presentarla come uno sconto prendendo come riferimento il prezzo di agosto?

La norma non è chiara e dovrà essere la giurisprudenza a chiarire questi punti. A parere di chi scrive, la risposta deve essere negativa in entrambe le ipotesi, altrimenti si rischia di svuotare la norma del suo significato.

Personalmente, ritengo che la norma vada interpretata in questo senso: una volta trascorsi 30 giorni dall’applicazione di una riduzione del prezzo, il prezzo ridotto dovrà considerarsi stabilizzato e non potremo continuare a presentarlo come prezzo scontato.

Le eccezioni

La normativa sulla comunicazione delle riduzioni di prezzo non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili, i quali non sono soggetti alle limitazioni viste sopra.

In altre parole, i supermercati potranno continuare a comunicare gli sconti come hanno fatto sino ad ora, almeno con riferimento ai prodotti alimentari a breve scadenza.

La norma si applica anche alle vendita straordinarie, ovvero alle vendite di liquidazione, alle vendite di fine stagione e alle vendite promozionali, mentre non si applica alle vendite sottocosto.

Le sanzioni

Adesso che abbiamo spiegato le nuove norme, cerchiamo di capire che cosa si rischia a non rispettarle.

Le sanzioni previste dall’art. 17 bis Codice del Consumo per il mancato rispetto delle regole sulla comunicazione degli sconti sono abbastanza ridotte: si va infatti da un minimo di 516 euro ad un massimo di 3.098.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che, nei casi più gravi, la comunicazione scorretta degli sconti può configurare un’attività ingannevole ai sensi dell’art. 21 del Codice del Consumo. La sanzione per questi comportamenti è stata elevata proprio dalla Direttiva Omnibus fino ad un massimo di 10 milioni di euro o del 4% del fatturato annuo.



Conclusioni

Nonostante alcune difficoltà interpretative, l’applicazione della Direttiva Omnibus non deve spaventare coloro che fino ad oggi hanno agito nel rispetto della legge ed hanno sempre comunicato le loro offerte commerciali in modo trasparente.

Invece, tutti gli e-commerce che già non rispettavano le disposizioni del D.lgs. 114/98, dovranno adeguare le loro comunicazioni commerciali, per non rischiare di incorrere in sanzioni o azioni di risarcimento danni.

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