Contratto discografico

Il contratto discografico

Con il termine contratto discografico ci si riferisce comunemente a diversi tipi di accordo, volti a regolare fra un musicista ed una casa discografica la cessione dei diritti relativi ad un fonogramma.

Mentre il contratto di edizione musicale riguarda la cessione dei diritti sull’opera, ovvero sulla composizione, il contratto discografico ha ad oggetto i diritti sul fonogramma, ovvero sulla registrazione dell’opera.

Le parti del contratto di edizione musicale sono l’autore dell’opera, che cede i diritti di utilizzazione economica sulla stessa, e l’editore, che li acquista. Diversamente, le parti di un contratto discografico sono l’artista interprete esecutore, che non necessariamente è anche autore dell’opera, e la casa discografica, che non necessariamente coincide con l’editore.

Infine, mentre il contratto di edizione musicale ha ad oggetto la cessione dei diritti d’autore, il contratto discografico riguarda la cessione dei diritti connessi.

I diritti connessi sul fonogramma

Per poter comprendere al meglio lo scopo e l’oggetto dei contratti discografici, occorre fare una piccola digressione sul fonogramma e sui diritti che su di esso insistono (si veda “Il diritto d’autore nella musica: dalla nascita al fonogramma“).

Può definirsi fonogramma la prima fissazione di un’esecuzione o interpretazione musicale. Sul fonogramma insistono i diritti connessi riconducibili a due soggetti: l’Artista Interprete Esecutore che ha realizzato l’esecuzione musicale (AIE) e il Produttore del Fonogramma (PF). Quest’ultimo è definito dall’art. 78 l.d.a. come “la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione”.

L’AIE ha il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico, il noleggio o il prestito della sua esecuzione o interpretazione (art. 80 l.d.a.). Sul fonogramma, il PF vanta gli stessi diritti esclusivi dell’AIE, ad eccezione naturalmente del diritto di autorizzare la fissazione dell’esecuzione (art. 72 l.d.a.).

Il contratto discografico serve appunto a regolare la cessione di questi diritti connessi e tutto ciò che ad essi consegue (royalties, diritti d’immagine, scelte artistiche, promozione etc.).

I diversi tipi di contratto discografico

Nel concetto di contratto discografico possono rientrare contratti anche molto diversi fra loro. Ciò che li accomuna è soltanto la cessione dei diritti di utilizzazione su di un fonogramma. Le due tipologie più comuni sono il classico contratto di produzione fonografica e la licenza fonografica.

Il contratto di produzione fonografica

Il contratto di produzione fonografica è l’accordo concluso fra un Artista Interprete Esecutore (AIE) ed il Produttore Fonografico (PF).

Con il contratto di produzione, la casa discografica “ingaggia” un artista per fargli registrare un disco (o un singolo), assumendosi la responsabilità e le spese della registrazione. L’etichetta discografica diviene dunque Produttore del Fonogramma ed acquista automaticamente i relativi diritti connessi. Il contratto di produzione le permette inoltre di acquistare i diritti connessi dell’AIE.

La licenza fonografica

In passato, registrare un disco era molto costoso. Difficilmente un artista alle prime armi aveva il denaro sufficiente per autoprodursi e realizzare un master di buona qualità. Di conseguenza, aveva bisogno di trovare una casa discografica che si assumesse le spese della registrazione. Ecco allora che il contratto di produzione fonografica era la regola.

Ad oggi la situazione è radicalmente cambiata. Le nuove tecnologie hanno abbassato notevolmente i costi e la maggior parte degli artisti si presentano ad una casa discografica con un master già confezionato e pronto per la distribuzione.

In questi casi, l’artista è allo stesso tempo AIE e Produttore Fonografico, poiché è lui che ha assunto l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dell’opera.

Se l’artista è spesso in grado di autoprodursi per la registrazione del fonogramma, lo stesso non può dirsi per la sua promozione e distribuzione. Per queste due fasi l’artista deve ricorrere ad una casa discografica, cedendole i diritti connessi sul fonogramma, sia in quanto AIE che in quanto PF.

In questi casi, il contratto fra artista e casa discografica assume l’aspetto di una licenza di distribuzione, o talvolta di una vera e propria cessione di tutti i diritti connessi sul fonogramma.

La redazione di un contratto discografico

Redigere un contratto di discografico richiede una conoscenza approfondita del diritto musicale. Gli aspetti da tenere in considerazione al suo interno sono molti e sono diversi in ogni singolo caso. E’ chiaro che una giovane etichetta indipendente non potrà utilizzare i moduli contrattuali dell Universal. Allo stesso modo, un artista emergente non potrà pretendere gli stessi riconoscimenti di una star internazionale.

E’ dunque impensabile per chi voglia operare con serietà nel mercato musicale scaricare un modulo standard da internet ed affidarsi ad esso. Non esiste un modulo standard per un contratto discografico. Certo esistono alcune clausole ricorrenti, ma devono essere redatte, inserite e modulate in relazione al caso concreto.

Un errore comune fra le case discografiche è quello di prevedere contratti estremamente favorevoli per loro e molto riduttivi per gli artisti, specie se emergenti. Questi ultimi, spesso in condizione di minor forza contrattuale, tendono a firmare senza pensarci troppo. Invece, il segreto di ogni buon contratto è il suo bilanciamento. La sua funzione non è quella di “fregare” chi lo firma a vantaggio di chi lo redige, bensì ripartire gli interessi nel modo più efficiente e conveniente possibile per entrambe le parti. Un contratto “Win-Win” è l’obiettivo da raggiungere. Infatti, se anche l’artista è soddisfatto del contratto, non tenterà di impugnarlo o di liberarsene. Inoltre lavorerà meglio e con maggiore serenità, permettendo anche alla casa discografica di guadagnare di più.

La sottoscrizione di un contratto discografico

Se una etichetta discografica non può prescindere dall’aiuto di un professionista per la redazione dei propri contratti, anche gli artisti dovrebbero consultarne uno prima di firmare ad occhi chiusi qualsiasi cosa.

I contratti discografici contengono quasi sempre dei diritti di esclusiva e dei patti di non concorrenza, senza contare i diritti di opzione e/o di prelazione sui dischi futuri. Un artista che all’inizio della carriera si vincola in modo troppo stretto ad una casa discografica poco seria, rischia di pregiudicare il suo futuro.

Anche se spesso un artista alle prime armi ha poca forza contrattuale per negoziare le clausole con la casa discografica, capirne il significato e le conseguenze prima di firmare è fondamentale. In alcuni casi l’artista farebbe meglio a dire “no, grazie”, piuttosto che vincolarsi troppo a lungo ad un soggetto poco serio, rischiando così di dover rinunciare ad opportunità più convenienti per la sua carriera.

 

Per richiedere un preventivo per assistenza e/o consulenza relativi ad un contratto discografico o fissare un appuntamento si prega di utilizzare il modulo contatti, scrivere all’indirizzo e-mail massimobacci@legalicappellinicarlesi.it oppure telefonare allo Studio Legale. La richiesta di preventivo è gratuita e nessun costo verrà addebitato al cliente in assenza di un formale conferimento dell’incarico.

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