Contratto di edizione musicale
Con il contratto di edizione musicale viene regolata la cessione dei diritti di utilizzazione economica su una o più opere musicali.
Differenze fra contratto di edizione musicale e di edizione a stampa
Gli artt. 118 ss. della Legge sul Diritto d’Autore disciplinano il contratto di edizione a stampa. Per quest’ultimo la durata della cessione dei diritti non può essere superiore a 20 anni. Niente è invece previsto per il contratto di edizione musicale.
Negli anni 80’ e 90’ del secolo scorso, alcuni autori musicali hanno intentato causa nei confronti dei loro editori nel tentativo di interrompere i rapporti che vedevano le loro opere legate a titolo definitivo con le case editrici cessionarie. Questi autori sostenevano l’applicabilità del limite di durata ventennale previsto per le edizioni a stampa anche al contratto di edizione musicale. Con il rigetto di tali domande, ad oggi può ritenersi consolidato il principio secondo cui il contratto di edizione musicale non può essere assimilato al contratto di edizione a stampa. Nel contratto di edizione musicale, la durata della cessione dei diritti può essere liberamente contrattata dalle parti e può essere perpetua.
Diritti ceduti
Con il contratto di edizione musicale, l’autore cede all’editore tutti i diritti di utilizzazione economica su determinate opere. In particolare, sono ceduti il diritto di riproduzione meccanica (ovvero il diritto di registrare l’opera e riprodurla in copie su diversi formati, quali CD, DVD, vinili etc.) ed il diritto di pubblica esecuzione.
Sono generalmente oggetto di cessione anche il diritto di autorizzare la sincronizzazione dell’opera con video (ad uso pubblicitario o come colonna sonora), il diritto di tradurre l’opera, di arrangiarla, di separare il testo dalla parte musicale etc.
Corrispettivo
Come corrispettivo della cessione, l’editore si impegna a riprodurre le opere, a pubblicarle, a promuoverle e a pagare all’autore una parte dei proventi realizzati.
Per ciò che concerne i compensi riservati all’autore, gli stessi prevedono in genere il riconoscimento della quota di 12/24 sui proventi derivanti dalle pubbliche esecuzione delle opere. Di questi 12/24, 8/24 spettano all’autore della musica e 4/24 all’autore del testo. Inoltre, l’autore percepisce intorno al 45-50% sui proventi derivanti dalle riproduzioni fonomeccaniche. Di questa percentuale, il 30-35% spetta al compositore della musica ed il 15-20% all’autore del testo.
I compensi derivanti dalle pubbliche esecuzioni e dalle riproduzioni fonomeccaniche sono percepiti tramite la SIAE. Sia l’autore che l’editore devono registrarsi alla SIAE, la quale rendiconta i compensi e li distribuisce con cadenza semestrale.
Il diritto di sincronizzazione
I diritti di sincronizzazione delle opere musicali (ad esempio per creare la colonna sonora di un film o di una pubblicità) non vengono gestiti tramite la SIAE. Essi restano invece in capo all’editore, il quale può negoziare liberamente le licenze di sincronizzazione. Anche per questo tipo di sfruttamenti dovrà essere concordata con l’autore la misura del suo corrispettivo.
Tipologie di contratto di edizione musicale
Il contratto di edizione musicale può essere un contratto di edizione per opere (c.d. per edizioni), oppure un contratto di edizione in esclusiva (c.d. a termine).
Con il contratto di edizione per opere, vengono ceduti i diritti di utilizzazione economica di una o più opere già create, oppure da creare, purché sufficientemente determinate in sé o per l’utilizzazione che si intende farne (ad esempio un’opera musicale non ancora realizzata ma destinata alla colonna sonora di un film).
Con il contratto di edizione in esclusiva, l’autore si impegna a creare ed a cedere in esclusiva all’editore i diritti relativi ad un certo numero di opere musicali da creare nel corso di durata del rapporto, che non può essere superiore ai 10 anni (si può prevedere ad esempio che l’autore sia obbligato a creare ed a consegnare all’editore 10 opere l’anno ed a cederne i diritti in esclusiva). Generalmente, anche in seguito all’interruzione del rapporto fra autore ed editore, quest’ultimo si riserva in perpetuo i diritti di utilizzazione economica delle opere cedute in costanza di rapporto.
Nota: quanto sopra esposto rappresenta soltanto un breve riassunto degli aspetti da valutare al fine di redigere un contratto di edizione musicale. La negoziazione e redazione del contratto necessita dell’assistenza di un professionista esperto nella materia.
Per richiedere un preventivo per assistenza e/o consulenza relativi ad un contratto di edizione musicale o fissare un appuntamento si prega di utilizzare il modulo contatti, scrivere all’indirizzo e-mail massimobacci@legalicappellinicarlesi.it oppure telefonare allo Studio Legale. La richiesta di preventivo è gratuita e nessun costo verrà addebitato al cliente in assenza di un formale conferimento dell’incarico.