Link e Copyright
L’attività di linking (o hyperlinking) verso un’opera pubblicata senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore rappresenta una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE, quando l’illiceità della pubblicazione era o avrebbe dovuto essere conosciuta dall’autore del link.
La conoscenza dell’illiceità del contenuto si presume quando l’attività di linking è svolta a scopo di lucro. È comunque necessario che la comunicazione sia rivolta ad un “nuovo pubblico” e pertanto che il contenuto protetto non sia contemporaneamente e legittimamente disponibile su internet per la totalità degli utenti della rete.
Cos’è un link
Con il termine “hyperlink” o “collegamento ipertestuale” – in Italia più comunemente conosciuto come “link” – ci si riferisce ad uno strumento che permette di collegare diversi documenti informatici o risorse internet. Cliccando sul collegamento ipertestuale presente all’interno di un sito web (su una parola, una frase, un’immagine etc.) si può accedere ad una diversa pagina, la quale può appartenere al medesimo sito internet nel quale è contenuto il link oppure al sito di un diverso soggetto.
Negli ultimi anni, la Corte di Giustizia è stata più volte chiamata a rispondere alla seguente domanda: l’attività di hyperlinking può essere considerata una comunicazione al pubblico ai sensi della normativa europea sul diritto d’autore?
La comunicazione al pubblico delle opere protette da diritto d’autore
Il diritto di comunicare al pubblico la propria opera rappresenta un’esclusiva dell’autore nonché, in alcune circostanze, dei titolari dei diritti connessi, quali artisti ed esecutori, produttori fonografici, produttori delle prime fissazioni di una pellicola ed organismi di trasmissione radiotelevisiva.
L’art. 3 della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione afferma: “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”[1].
Alla luce di questa norma, se l’attività di linking dovesse essere considerata una comunicazione al pubblico, l’autorizzazione dell’autore e dei titolari dei diritti connessi sarebbe necessaria ogni volta in cui un soggetto volesse inserire nel proprio sito web un link che conduca ad un’opera protetta dal diritto d’autore (una foto, un video, una canzone, un articolo di giornale o anche un sito web realizzato da terzi).
Il link verso opere protette dal diritto d’autore è una comunicazione al pubblico?
La risposta alla suddetta domanda ha conseguenze di notevole portata per il futuro del web, poiché l’hyperlinking e la possibilità di muoversi facilmente e liberamente da un’informazione all’altra rappresentano l’essenza stessa della rete. Limitare le possibilità di linking o gravare questa attività di eccessivi oneri e responsabilità potrebbe compromettere le fondamenta stesse del web.
Negli ultimi anni la Corte di Giustizia è tornata ad affrontare il rapporto fra diritto esclusivo di comunicazione al pubblico ed hyperlinking in tre decisioni: la sentenza Svensson[2] e l’ordinanza BestWater[3] del 2014 e la più recente sentenza GS Media[4] del 2016.
Il caso Svensson
Nel primo dei suddetti casi, la Corte di Giustizia si è pronunciata all’esito di un rinvio pregiudiziale formulato da una Corte d’Appello svedese nella causa instaurata dal Sig. Svensson e da altri suoi colleghi giornalisti nei confronti della società Retriever Sverige, colpevole di aver inserito nel proprio sito internet, senza il loro permesso, alcuni collegamenti ipertestuali che rinviavano a loro articoli protetti da diritto d’autore.
Retriver Sverige gestisce un sito internet che fornisce ai suoi clienti, secondo i loro bisogni, una lista di link riconducenti ad articoli pubblicati da altri siti web. Nel caso di specie, rappresentava circostanza pacifica e rilevante il fatto che gli articoli di Svensson e dei suoi colleghi fossero pubblicati sul sito del Göteborgs-Posten e liberamente accessibili da chiunque. Inoltre, gli attori contestavano la circostanza per la quale gli utenti che cliccavano sul link non avevano l’impressione di venire reindirizzati verso un diverso sito internet.
Al fine di risolvere il caso sopra descritto in conformità con quanto disposto dalla direttiva europea 2001/29/CE, i giudici svedesi rivolgevano alla Corte di Giustizia quattro quesiti, fra cui i seguenti:
1) Se un soggetto diverso dal titolare del diritto d’autore su una certa opera protetta fornisce nel proprio sito internet un link verso questa opera, rappresenta tale attività una comunicazione al pubblico?
2) La risposta al primo quesito è influenzata dal fatto che l’opera originaria a cui conduce il link si trovi su un sito web accessibile a chiunque senza alcuna restrizione anziché in un sito accessibile solo a certe condizioni?
3) La risposta al primo quesito è influenzata dal fatto che, quando un utilizzatore clicca sul link, l’opera protetta venga mostrata in modo tale da dare l’impressione di trovarsi nel medesimo sito in cui il link è contenuto?
Prima di fornire una risposta ai suddetti quesiti, la Corte di Giustizia ha chiarito che, affinché si possa avere una comunicazione al pubblico, è necessaria la compresenza di due requisiti: l’atto di comunicazione di un’opera protetta ed il fatto che tale comunicazione sia rivolta ad un pubblico. Non vi è dubbio, secondo la Corte di Giustizia, che fornire un link che conduca l’utente ad un’opera protetta costituisca un atto di comunicazione. Affinché si possa parlare di pubblico, è invece necessario che la comunicazione sia rivolta ad un numero sufficientemente ampio di persone.
Sulla base di questa interpretazione, sembrerebbe ovvio considerare l’attività di linking come una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE, sennonché la Corte di Giustizia richiede un ulteriore requisito per la configurazione della fattispecie: la comunicazione deve essere rivolta non soltanto ad un “pubblico” ma ad un “nuovo pubblico”. In un caso come quello fra Svensson e Retriever Sverige, dove le opere protette dal diritto d’autore erano legittimamente pubblicate con il consenso dei titolari su un sito internet accessibile liberamente da chiunque, il link non costituisce comunicazione ad un nuovo pubblico e non richiede pertanto alcuna autorizzazione.
Diversa sarebbe stata la situazione nel caso in cui le opere protette fossero state accessibili soltanto ad un pubblico limitato, ad esempio ai soli utenti registrati al sito internet autorizzato alla pubblicazione, ed il link avesse consentito di aggirare le restrizioni. In quest’ultima ipotesi la comunicazione dell’opera verrebbe estesa ad un nuovo pubblico e quindi richiederebbe l’autorizzazione dei soggetti titolari del diritto d’autore e di eventuali diritti connessi.
Con riferimento al terzo quesito, secondo la Corte di Giustizia il fatto che il link verso l’opera protetta dia all’utente l’impressione che la stessa sia contenuta nel sito internet di origine non fa alcuna differenza ai fini della configurazione o meno di una comunicazione al pubblico.
Ciò non esclude che possano configurarsi scenari di concorrenza sleale, in particolare nel caso in cui un sito internet si avvantaggi indebitamente (ad esempio ricevendo proventi pubblicitari) attraverso lo sfruttamento di un’opera protetta da diritto d’autore pubblicata su un diverso sito internet ed incorporata nel proprio tramite ricorso ad un link in un c.d. frameset[5].
Il caso BestWater
I principi affermati nel caso Svensson vengono confermati dalla Corte di Giustizia nel caso BestWater International GmbH contro Michael Mebes e Stefan Potsch, con ordinanza pronunciata all’esito di un rinvio pregiudiziale formulato dal Bundesgerichtshof.
BestWater, una società tedesca che fabbrica e vende filtri per l’acqua, produceva e pubblicava a scopo promozionale sul proprio internet un video di 10 minuti riguardante l’inquinamento acquifero. Un terzo soggetto, non facente parte del giudizio, si appropriava del video e lo caricava su YouTube. I Sig.ri Mebes e Potsch, due agenti che lavoravano per una società concorrente di BestWater, inserivano nel proprio sito internet un link al video pubblicato su YouTube, facendo ricorso alla tecnica del “framing”, ovvero inserendo direttamente nel proprio sito una finestra nella quale era possibile visionare il video caricato su YouTube.
BestWater citava i Sig.ri Mebes e Potsch, contestando loro di aver effettuato senza la sua autorizzazione una comunicazione al pubblico del video protetto da diritto d’autore.
Nel rispondere al quesito formulato dai giudici tedeschi, che la interrogavano sulla possibilità di configurare come comunicazione al pubblico l’attività di linking verso un’opera protetta da diritto d’autore già accessibile alla totalità del pubblico, la Corte di Giustizia ha rinviato a quanto già affermato nel caso Svensson e chiarito quanto segue.
Affinché si abbia una comunicazione al pubblico è necessario che l’opera protetta venga comunicata 1) mediante una modalità tecnica diversa da quella originaria, oppure 2) ad un pubblico nuovo. Nell’attività di linking non si ha una comunicazione effettuata con una modalità tecnica differente e non si ha un nuovo pubblico quando l’opera oggetto di rinvio sia già liberamente accessibile per la totalità degli utenti della rete. Infine, come già precisato nel caso Svensson, non fa differenza il fatto che l’opera appaia in una finestra contenuta all’interno del sito internet nel quale il link è contenuto.
Il quesito che la decisione nel caso BestWater lascia irrisolto, poiché non sottoposto all’attenzione della Corte e dalla stessa non preso in considerazione, è il seguente: l’attività di linking può comunque dirsi lecita ove questa rinvii ad un’opera pubblicata senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore? Da quanto si evince dai fatti esposti negli atti del giudizio, il video di titolarità di BestWater era stato caricato su YouTube senza la sua autorizzazione e pertanto si trattava di una riproduzione illecita. Questa circostanza viene ignorata dalla Corte di Giustizia nel caso di specie, mentre costituirà oggetto della successiva pronuncia resa nel caso GS Media.
Il caso GS Media
Nel caso GS Media, la Corte di Giustizia ha affrontato la questione rimasta irrisolta nel caso BestWater, chiarendo se ed in quali circostanze l’attività di linking verso un’opera pubblicata senza l’autorizzazione dei soggetti titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi costituisca comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE.
Le parti attrici del giudizio sono in questo caso la Sanoma Media Netherlands BV, società editrice della rivista Playboy nei Paesi Bassi, la Playboy Enterprises International Inc. e la modella Britt Geertruida Dekker. Parte convenuta è invece la GS Media BV, società di gestione del sito internet GeenStijl, noto in Olanda. A quest’ultima veniva contestato l’inserimento nel proprio sito GeenStijl di un link che rinviava ad una pagina web contenente alcune foto della modella Britt Dekker, ivi pubblicate senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore.
Nel rispondere al quesito sottopostole, la Corte di Giustizia ha evidenziato come per un soggetto che intenda inserire un link nel proprio sito internet sia ragionevolmente impossibile sapere se la pagina web a cui il link riconduce abbia o meno l’autorizzazione necessaria a pubblicare l’opera protetta dal diritto d’autore. La Corte ha aggiunto che un’indagine di questo tipo risulta ancora più difficile quando i diritti in questione sono oggetto di sub-licenze, e che deve inoltre considerarsi la possibilità che la pubblicazione inizialmente lecita di un contenuto possa diventare illecita in un secondo momento, costringendo l’autore del link a monitorare costantemente la situazione.
La Corte ha riconosciuto che, quando l’attività di linking viene effettuata da un soggetto che non persegue un profitto, non si può ragionevolmente pretendere che egli svolga un’indagine di questo tipo. Diversamente, quando l’autore del link sa o dovrebbe sapere, ad esempio perché comunicatogli dal titolare dei diritti o perché persegue uno scopo di lucro, che la pagina oggetto del rinvio contiene materiale pubblicato in violazione del diritto d’autore, l’attività di linking deve considerarsi comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE. In particolare, quando l’attività di linking viene svolta, come nel caso di specie, per ragioni di profitto, è lecito secondo la Corte aspettarsi che vengano svolte le indagini necessarie ad accertare se l’opera a cui il link rinvia sia stata pubblicata con le necessarie autorizzazioni. Pertanto si forma una presunzione legale di conoscenza che, se non ribaltata in giudizio, porta a considerare l’attività di linking a scopo di profitto verso un’opera illecitamente pubblicata come una comunicazione al pubblico in violazione dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE.
A conclusione del proprio ragionamento, la Corte di Giustizia ha tuttavia ribadito il principio precedentemente affermato nei casi Svensson e BestWater, secondo cui, affinché si possa avere una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE, è comunque necessario che la stessa sia rivolta ad un nuovo pubblico. Pertanto, se l’opera illecitamente pubblicata nella pagina web a cui il link rinvia è contemporaneamente accessibile a tutti da un altro sito internet avente le dovute autorizzazioni, allora il linking non rappresenta una comunicazione rivolta ad un nuovo pubblico. Alla luce di ciò, la soluzione data dalla Corte di Giustizia nel caso GS Media non confligge con le conclusioni raggiunte nel caso BestWater, dove il video illecitamente caricato su YouTube ed oggetto del link contestato era contemporaneamente accessibile alla totalità del pubblico dal sito internet del titolare dei diritti di esclusiva.
[1] Il secondo comma dell’art. 3 estende tale diritto esclusivo ai titolari di diritti connessi, ed in aprticolari agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva.
[2] C-466/12.
[3] C-348/13.
[4] C-160/15.
[5] Il frameset consente di aprire delle cornici (frames) all’interno di una pagina web, all’interno delle quali è possibile visualizzare il contenuto di diverse pagine web pur rimanendo nella pagina originaria.
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