Pubblicare Foto su Facebook = Cessione dei Diritti d’Autore?

pubblicare foto su facebook
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

21 Luglio 2019

Pubblicare foto su Facebook: quali conseguenze sui diritti d’autore?

Condividere foto su Facebook o su Instgram è diventato ormai il primo pensiero dopo essere riusciti in uno scatto particolarmente azzeccato. Spesso però lo facciamo in modo troppo superficiale, senza renderci conto di ciò che comporta sui diritti d’autore delle fotografie.

Di solito ci limitiamo a postare foto semplici: scatti dei luoghi che visitiamo in vacanza, cocktail colorati con gli ombrellini o il classico paio di gambe distese davanti ad una piscina. Tuttavia, non è raro trovare foto pubblicate su Facebook o su Instagram da parte di fotografi professionisti o appassionati di fotografia e dotate di valore artistico.

Anche uno scatto fortunato con il telefono può avere un valore economico. Ad esempio quando riprende una persona famosa in atteggiamenti particolari o un evento di interesse pubblico.

In questi casi, siamo sicuri che condividere la foto sui social network sia un buona idea? Ci siamo mai chiesti che cosa comporta per i diritti d’autore sulle fotografie? Siamo sicuri di non violare la privacy delle persone riprese?

Facebook e Instagram Terms and Conditions: che cosa accettiamo quando pubblichiamo una foto?

Quanti si sono preoccupati di leggere le condizioni contrattuali prima di iscriversi o di caricare foto su Facebook?

Ecco che cosa troviamo scritto nei Terms and Conditions di Facebook ed Instagram:

quando l’utente condivide, pubblica o carica un contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale (ad es. foto o video) in relazione o in connessione con i nostri Prodotti, ci concede una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in sottolicenza, non soggetta a royalty e globale per la trasmissione, l’uso, la distribuzione, la modifica, l’esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti“.

Ma che cosa significa? Quando carichiamo un contenuto su Facebook non ne cediamo i diritti d’autore ma lo diamo in licenza. In sostanza, concediamo a Facebook il diritto di utilizzarlo a titolo gratuito. Non ci sarebbe niente di strano se i diritti attribuiti si limitassero a quelli necessari a consentire la pubblicazione e la condivisione sul social network. Invece, la licenza concessa a Facebook contiene tutti i diritti di utilizzazione economica sui contenuti, compresi il diritto di distribuzione, di modifica e di creazione di opere derivate. Per assurdo, Facebook potrebbe stampare le nostre fotografie su delle T-Shirts e rivenderle in tutto il mondo senza darci un soldo.

La cosa più preoccupante è che la licenza non necessariamente si ferma a Facebook. Il social network ha infatti diritto a sublicenziare o trasferire a terzi i diritti che gli abbiamo ceduto gratuitamente, anche in questo caso senza riconoscerci niente.

E se cancello la fotografia oppure il mio account?

I termini e le condizioni del contratto di iscrizione a Facebook proseguono con una frase che apparentemente sembra rassicurarci:

L’utente può revocare questa licenza in qualsiasi momento eliminando i propri contenuti o il proprio account“.

Purtroppo, il senso di sollievo generato da questa frase svanisce immediatamente alla lettura della successiva:

i contenuti eliminati potrebbero continuare a essere visualizzati in caso di condivisione e mancata eliminazione da parte di altri soggetti“.

Ciò significa che, una volta pubblicata una fotografia su Facebook, se la stessa è stata condivisa da altri riassumerne il controllo diviene un’utopia.

Quando la foto diventa virale e l’autore si mangia le mani: un esempio reale

Un po’ di tempo fa mi è capitato il caso di un ragazzo che, dopo aver avuto la fortuna e la bravura di scattare una fotografia emblematica di un personaggio noto, l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram. Lo scatto è stato condiviso prima dai suoi amici, poi dagli amici degli amici e poi da gruppi interi, sino a diventare virale. Dopo pochi giorni, la fotografia era stata ripubblicata non soltanto dai social network ma anche dai giornali, sia online che cartacei, e persino trasmessa in televisione.

Come avremo modo di approfondire nei capitoli successivi, la ripubblicazione di una foto reperita su un social network da parte di un giornale non è esattamente lecita. Tuttavia, pubblicare foto su Instagram o altri social comporta un’inevitabile perdita di controllo. Una volta che un contenuto viene condiviso e riprodotto migliaia di volte, diviene estremamente difficile bloccarne ex post l’utilizzazione.

Ovviamente, l’ignaro autore dello scatto non poteva sapere che una fotografia semplice, a differenza di una fotografia artistica, ha bisogno per essere protetta dell’indicazione del nome dell’autore e dell’anno di produzione.


Per chi non conosce la differenza fra fotografia semplice ed opera fotografica, invito a leggere “Fotografia d’autore: qual è la differenza dalle fotografie semplici?“.


Nel caso di specie, chiusosi con alcuni accordi stragiudiziali, fu possibile recuperare qualcosa. Tuttavia, con il senno di poi probabilmente sarebbe stato più conveniente offrire la fotografia in esclusiva a qualche giornale.

Che fine fanno le sublicenze concesse da Facebook dopo che abbiamo revocato la nostra?

Esiste un ulteriore problema che il ritiro della licenza mediante cancellazione della foto o dell’account dell’utente non possono evitare.

Come visto sopra, Facebook non soltanto acquista il diritto di utilizzare i nostri contenuti ma anche di rivenderli e trasferire la licenza a terzi. Una volta che ciò è avvenuto, è difficile sostenere che la cancellazione della fotografia dal profilo possa avere efficacia su questi ulteriori atti di disposizione.

Fotografi su Facebook: la pagina Facebook di un fotografo professionista è una buona idea?

La fotografia Rhein II di Andreas Gursky è stata battuta all’asta nel 2001 per 4,3 milioni di dollari. Che cosa sarebbe successo se quella foto fosse stata caricata sul profilo social del suo autore?

Qualcuno potrebbe frettolosamente rispondere: assolutamente niente! Il web è già pieno di riproduzioni digitali della fotografia di Gursky e, non per questo, essa ha perso il suo valore! L’osservazione è pertinente, tuttavia, la licenza data a Facebook non si limita a consentire la riproduzione e la condivisione sui social network. In base alle condizioni contrattuali lette sopra, Facebook potrebbe legittimamente trasferire a terzi il diritto di produrre e rivendere stampe o qualsiasi tipo di merchandising con le fotografie caricate. Fino a quando le foto in questione sono un paio di selfie in riva al mare il problema non si pone. Tuttavia, quando siamo davanti a fotografie con un valore artistico ed economico, l’uso dei social network è generalmente da evitare.

Un’ulteriore riflessione è necessaria prima di pubblicare foto su Facebook. Postare una foto significa cederla in licenza. E’ vero che si tratta di una licenza non esclusiva ma è pur sempre una licenza. La conseguenza giuridica da non sottovalutare è che, contrattualmente, non si potrà più assicurare a nessun altro un diritto di esclusiva su quella fotografia, sminuendo di gran lunga il suo valore.

Ovviamente, non tutto è negativo. La pagina Facebook consente ad un fotografo di ottenere molta visibilità. L’importante è fare le proprie scelte consapevolmente, sapendo cosa si guadagna ma anche cosa si perde.

Si possono riutilizzare le fotografie pubblicate su Facebook da altri?

Pubblicare una foto su Facebook o su Instagram comporta l’attribuzione di una licenza al social network ma non a tutti i suoi utenti. Qualunque iscritto potrà utilizzare una foto altrui soltanto mediante ricondivisione. Diversamente, non è consentito effettuare il download di foto altrui, né tantomeno modificarle o ripubblicarle utilizzando un diverso canale di distribuzione.

Alla luce di ciò, la prassi ormai comune per i giornali di reperire fotografie dai social network, scaricarle e ripubblicarle sui propri siti o addirittura nelle versioni cartacee, è sbagliata.


Si veda anche “Caricare immagini online senza il consenso dell’autore“.


A confermarlo ci ha pensato il Tribunale di Roma, in una nota sentenza del 10 Giugno 2015.

In quel caso, un giovane fotografo aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook alcune fotografie scattate all’interno di discoteche romane. Dopo qualche tempo e con estrema sorpresa, le aveva ritrovate pubblicate su un giornale a tiratura nazionale.

Il giovane citò in giudizio la testata giornalistica, lamentando la violazione dei propri diritti d’autore, sia morali che patrimoniali. Il giornale si difese sostenendo che pubblicare foto su Facebook equivale di fatto ad un a rinuncia ai diritti d’autore. Inoltre, trattandosi in quel caso di fotografie semplici e non di opere fotografiche, la protezione non poteva invocarsi in mancanza dell’indicazione del nome dell’autore e della data di produzione della fotografia.

La sentenza del Tribunale di Roma del 10 Giugno 2015

In quell’occasione, il Tribunale di Roma ha dato ragione al fotografo, condannando il giornale a risarcire il danno patrimoniale causato mediante l’utilizzazione non autorizzata delle fotografie.

I magistrati hanno confermato che pubblicare foto su Facebook non comporta la cessione assoluta né tantomeno la rinuncia ai diritti d’autore. L’autorizzazione concessa agli altri utenti di ricondividere una fotografia sul medesimo social network non si estende alla possibilità di copiarla e pubblicarla tramite un diverso canale.

Per quanto riguarda invece la mancanza dei requisiti del nome dell’autore e della data di produzione sulle foto, il Tribunale ha fornito un’interpretazione evolutiva dell’art. 90 l.d.a. Infatti, il fine di questa norma è quello di consentire a chi voglia utilizzare una fotografia semplice di rintracciare il suo autore e corrispondergli un equo compenso. L’indicazione della data di produzione serve invece a verificare che la foto sia ancora protetta dai diritti connessi al diritto d’autore. Secondo il Tribunale di Roma, questi requisiti potevano dirsi soddisfatti mediante la pubblicazione delle foto nel profilo personale dell’utente. Infatti, il titolare della pagina su cui la foto utilizzata è pubblicata si presume essere anche il titolare dei diritti d’autore, salvo prova contraria.

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Un ultimo consiglio: attenzione alla privacy!!

Prima di pubblicare foto su Facebook dobbiamo preoccuparci non solo dei nostri diritti d’autore ma anche dei diritti altrui alla privacy ed alla tutela della propria immagine.

Chi di noi non ha mai pubblicato su Facebook una foto in compagnia dei propri amici? Si tratta di una prassi comune ma a cui dobbiamo sempre fare attenzione.

Pubblicare online la foto scattata a qualcun’altro senza il suo permesso costituisce sempre un illecito civile nel caso in cui possa arrecare un danno alla persona interessata. In alcuni casi più gravi, ad esempio se si agisce con lo scopo di trarre un profitto o di arrecare un danno, si rischia addirittura di commettere un reato.

Anche in questi casi, non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Pubblicare la fotografia di un evento di interesse pubblico in cui sono presenti altre persone è lecito. Il primo piano di un soggetto invece richiede il suo consenso, sia allo scatto che alla pubblicazione. Infine, sono sempre da evitare le pubblicazioni di fotografie che possano compromettere l’onore o la reputazione altrui o le foto di minori.

L’argomento è troppo complesso per essere esaurito in questo articolo e comunque è necessaria una valutazione caso per caso. L’unico denominatore comune applicabile ad ogni ipotesi è sempre e solo il buonsenso.

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