Le statuette del presepe sono protette da diritto d’autore?
Le statuette del presepe destinate alla produzione industriale non possono assimilarsi a sculture e quindi essere protette da copyright se prive di un’impronta personale dell’autore. A stabilirlo è stata la Cassazione con sentenza n. 658/18, che ha messo fine ad una lunga controversia insorta fra due imprese produttrici di statuette del presepe ed articoli natalizi.
La società attrice lamentava alla convenuta una violazione dei suoi diritti d’autore su delle statuette del presepe raffiguranti dei pastori. Secondo la sua tesi, esse dovevano considerarsi al pari di sculture e quindi creazioni artistiche a tutti gli effetti, poiché le loro forme non svolgevano una funzione estetico-strumentale ma esclusivamente decorativo-ornamentale. Inoltre, il fatto che fossero destinate ad una produzione industriale non ne escludeva il valore artistico. Infatti, quest’ultimo avrebbe dovuto essere accertato soltanto sul primo esemplare originale, in quanto la riproducibilità in serie sarebbe ormai tecnicamente possibile per ogni creazione artistica.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Napoli rigettavano la domanda dell’attrice. I giudici del merito ritenevano che le statuette prodotte dall’attrice non possedessero i requisiti necessari per la tutela come opere dell’ingegno, poiché in esse non era riconoscibile un’impronta personale dell’autore. Piuttosto, si trattava di figure stereotipate, riconducibili all’iconografia classica dei personaggi del presepe e riprodotte con una tecnica mediocre e scarsa attenzione ai dettagli.
La Corte di Cassazione confermava le sentenze di primo e secondo grado, cogliendo l’occasione per ribadire alcuni principi della tutela del diritto d’autore sui modelli industriali.
Opere delle arti figurative ed opere del disegno industriale
L’art. 2 l.d.a., nel fornire un elenco di opere dell’ingegno protette da diritto d’autore, distingue le opere delle arti figurative (n.2) da quelle del disegno industriale (n. 10). Queste ultime trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale. Di contro, le prime trovano espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari e rappresentano un prodotto della creatività dell’artista.
Le statuette del presepe destinate alla produzione industriale non possono dunque assimilarsi a delle sculture, ma sono piuttosto delle opere del disegno industriale. Di conseguenza, affinché possano godere della protezione del diritto d’autore, non è sufficiente che le stesse abbiano carattere creativo, ma devono altresì essere dotate di valore artistico.
Il carattere creativo
Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità o novità assoluta. Il carattere creativo richiede soltanto che l’opera rappresenti un’espressione della personalità dell’autore. Il carattere creativo necessario affinché un’opera possa ottenere la protezione del diritto d’autore è minimo e prescinde dalla meritevolezza dell’opera. La creatività non può essere esclusa per il solo fatto che l’opera consista in idee o nozioni semplici, già facenti parte del patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Secondo i giudici, le statuette del presepe oggetto delle suddetta controversia non portavano in sé neppure quel minimo livello di creatività necessario ad ottenere la tutela autorale. In esse non si identificava nessun tratto personale dell’autore. Non era presente neppure quell’apporto soggettivo indispensabile a distinguerle fra centinaia di analoghe creazioni.
Il valore artistico
Affinché un’opera del design industriale possa ottenere la tutela del diritto d’autore, il carattere creativo non è sufficiente. E’ necessario altresì che l’opera sia dotata di valore artistico.
Il valore artistico è un requisito ben più difficile da riscontrare in un opera di design e richiede un accertamento in concreto sulla base di una serie di parametri oggettivi.
Per rilevare il valore artistico di un’opera di design si tiene conto di parametri quali la creazione da parte di un noto artista, il riconoscimento di qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato alla sua funzionalità.
Inutile dire che nessuno di questi elementi era riscontrabile nelle statuette oggetto della causa in commento.
Conclusioni
Sulla base delle suddette argomentazioni, la Corte di Cassazione ha negato la tutela autorale alle statuette del presepe dell’attrice, poiché ritenute prive di creatività prima ancora che di valore artistico.
Diversamente, una statuetta del presepe prodotta in unico esemplare o in numero limitato può considerarsi una scultura. Come tale è protetta dal diritto d’autore se avente un carattere creativo anche minimo. Non può neppure escludersi a priori che il diritto d’autore giunga sino a proteggere delle statuette del presepe prodotte in serie. A tal fine è però necessario che queste abbiano anche un valore artistico, valutato tenendo conto dei parametri sopra menzionati.
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