Il diritto di sincronizzazione della musica nella opere audiovisive
Il diritto di sincronizzazione della musica è la facoltà di abbinare un’opera musicale ad una sequenza di immagini, al fine di creare un’opera audiovisiva (un film, una serie televisiva, un documentario, una pubblicità, una sigla etc.).
Il diritto di sincronizzazione non rientra nel mandato concesso dagli autori a SIAE. Esso viene gestito direttamente dall’autore o dal suo editore, con la conseguenza che sarà necessaria la loro autorizzazione per sincronizzare una musica a delle immagini.
La licenza di sincronizzazione musicale
Per utilizzare opere musicali come colonna sonora di un video, sarà necessario munirsi di una serie di licenze.
In primo luogo, il produttore deve ottenere il diritto di sincronizzare la composizione musicale, che andrà a confluire nell’opera audiovisiva da lui prodotta. Il diritto di sincronizzazione della composizione deve essere richiesto direttamente all’autore o, più comunemente, al suo editore.
La licenza di sincronizzazione dell’opera musicale è sufficiente soltanto nelle rare ipotesi in cui il produttore video registri autonomamente o con l’aiuto di musicisti un nuovo fonogramma. Se invece si vuole utilizzare un fonogramma già esistente, sarà necessario ottenere una licenza di sincronizzazione anche dalla casa discografica che ne gestisce i diritti.
La contrattazione per l’ottenimento di queste licenze è lasciata alla piena autonomia delle parti e non è gestita da Collecting Societies. L’autore ed il produttore del fonogramma possono decidere di chiedere il compenso che ritengono più adeguato, così come possono rifiutarsi di concedere l’autorizzazione alla sincronizzazione.
Le licenze di sincronizzazione devono essere pagate dal produttore dell’opera audiovisiva solo per potervi abbinare le musiche. Per poter eseguire l’opera pubblicamente e comunicarla al pubblico saranno necessarie ulteriori licenze.
Le licenza per la pubblica esecuzione delle opere
Una volta effettuata la sincronizzazione, sarà necessario ottenere delle licenze ulteriori per poter trasmettere l’opera audiovisiva in televisione, proiettarla al cinema o ad un festival, pubblicarla in streaming, renderla disponibile per il download etc. Ognuna di queste utilizzazioni dell’opera audiovisiva comporta infatti anche l’uso delle musiche sincronizzate, che non è coperto dalla licenza di sincronizzazione.
I compensi per la pubblica esecuzione e la comunicazione al pubblico delle composizioni musicali sincronizzate vengono gestiti da SIAE o da Collecting concorrenti. É a loro che bisogna rivolgersi per acquistare le relative licenze. Per quanto riguarda invece i fonogrammi, sarà necessario rivolgersi ad SCF (Società Consorzio Fonografici).
Il compenso per la pubblica esecuzione o la comunicazione al pubblico dell’opera viene corrisposto dal soggetto che si avvale di queste utilizzazioni, ovvero la rete televisiva, il cinema, la piattaforma di streaming, il titolare del sito web etc.
Questi soggetti, per non rischiare di incorrere in responsabilità, sono altresì tenuti ad assicurarsi che il produttore video abbia ottenuto regolarmente le licenze di sincronizzazione.
Il diritto di sincronizzazione musicale nel caso Terra Nostra
Nel 2013, la Corte d’appello di Roma ha confermato i suddetti concetti con sentenza n. 5329 del 9 ottobre 2013.
Gli eredi del Maestro Pietro Mascagni citarono in giudizio R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., lamentando la violazione del diritto d’autore sull’opera lirica “Cavalleria Rusticana”.
Oggetto della contestazione era la telenovela brasiliana “Terra Nostra” trasmessa su Rete 4, la quale conteneva una sincronizzazione non autorizzata della rinomata opera del Maestro Mascagni.
Le difese di R.T.I.
A propria difesa, R.T.I. sostenne che l’utilizzazione dell’opera lirica “come sottofondo della telenovela” risultava contemplata negli accordi contrattuali intercorrenti fra l’emittente televisiva e SIAE. In base a questi accordi, R.T.I. era autorizzata a trasmettere in ambito nazionale le opere musicali appartenenti al repertorio SIAE, nonché alla registrazione di tali opere sopra supporti idonei alla fissazione di suoni ed immagini, sempre ai fini della diffusione televisiva, con la sola eccezione delle pubblicità e delle opere cinematografiche.
La decisione del Giudice di primo grado
La difesa di R.T.I., seppur priva di fondamento, venne accolta dal giudice del primo grado. Quest’ultimo, dopo aver considerato la telenovela “Terra Nostra” come non assimilabile ad un’opera cinematografica, ritenne erroneamente che la sincronizzazione dell’opera musicale fosse compresa all’interno dell’accordo con SIAE.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’appello ha sgombrato il campo da ogni equivoco e correttamente ribaltato la sentenza di primo grado. La Corte ha chiarito che l’utilizzazione dell’opera lirica “Cavalleria Rusticana” come colonna sonora della telenovela “Terra Nostra” era da considerarsi una sincronizzazione.
Il diritto di sincronizzazione di un’opera musicale non coincide con il diritto di riproduzione dell’opera medesima, in quanto l’abbinamento audio/video comporta una vera e propria elaborazione di un’opera musicale, che dà origine ad un’opera nuova e diversa. Tale diritto non è oggetto del mandato degli autori alla S.I.A.E., bensì è gestito direttamente dall’autore o dal suo editore.
Il fatto che i diritti di sincronizzazione, di norma, vengano gestititi direttamente dagli autori (o editori), appare logica conseguenza del fatto che questi ultimi possono essere o meno interessati a dare la relativa autorizzazione, a seconda del progetto e della tipologia del prodotto da musicare.
Ne consegue che l’autore è libero di contrattare le condizioni, anche quelle economiche, e può chiedere un compenso più o meno elevato, ovvero addirittura rinunciarvi, avuto riguardo alla natura e finalità commerciali, o non commerciali, del prodotto audiovisivo nel quale l’opera musicale è destinata ad essere sincronizzata. Ciò in ragione del legame che si crea tra le immagini ed il commento musicale, che può giungere sino all’identificazione, presso il pubblico, di un’opera con l’altra, ed ai conseguenti riflessi sulla immagine artistica dell’autore e sulla sua reputazione.
Tale legame, che è sicuramente più forte ed evidente nelle sincronizzazioni finalizzate alla pubblicità, ricorre anche nell’ipotesi di inserimento delle composizioni musicali di repertorio nella colonna sonora di prodotti audiovisivi, giacché è di comune esperienza l’arricchimento che il commento musicale dà alla forza narrativa e comunicativa delle immagini.
L’accrescimento del valore complessivo del prodotto finale giustifica l’ulteriore remunerazione spettante al compositore, tant’è che, ove si tratti di commento musicale originale, frutto di una specifica commissione da parte della produzione, il diritto di sincronizzazione sarà normalmente ricompreso nel compenso pattuito con il compositore per la creazione dell’opera musicale medesima.
La responsabilità della rete televisiva per l’omissione del produttore
Nel caso di specie, il produttore brasiliano della telenovela non si era curato di ottenere una licenza di sincronizzazione musicale dai titolari dei diritti d’autore.
A sua volta, R.T.I. aveva acquistato il diritto a trasmettere la telenovela da un precedente dante causa, il quale le aveva contrattualmente garantito l’acquisizione di ogni diritto sull’opera licenziata. Ciononostante, la Corte d’appello ha ritenuto R.T.I. direttamente responsabile nei confronti degli eredi del Maestro Mascagni, in quanto colpevole di non essersi curata di acquisire la prova dell’acquisto dei diritti utilizzati. La Corte d’appello ha poi riconosciuto a R.T.I. il diritto a venire manlevata dal proprio dante causa, anch’esso convenuto in giudizio[1].
Il danno risarcibile è stato quantificato nella somma di Euro 26.000 (oltre rivalutazione ed interessi per ulteriori Euro 17.945,71), considerata come un giusto corrispettivo per il rilascio di una licenza di sincronizzazione .
[1] Nel caso di specie erano stati chiamati in causa tutti i rispettivi danti causa, ricostruendo la catena delle varie cessioni dei diritti d’autore, ognuno dei quali è stato condannato a manlevare il proprio avente causa. Non erano invece parte del giudizio, perché non raggiunti dalla notifica dell’atto di citazione, gli originari violatori del diritto di sincronizzazione, ovvero i produttori brasiliani della telenovela.
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