Il diritto d’autore nella musica (1°parte)
Quando si parla di diritto d’autore, il primo pensiero va immediatamente alla musica. Forse questo vale solo per me, perché prima di essere un avvocato sono un appassionato di musica ed un musicista mancato. E’ proprio la passione per la musica che mi ha fatto conoscere il diritto d’autore e mi ha spinto a fare di questa bellissima materia la mia specializzazione.
Non vi è però alcun dubbio sul fatto che la musica sia una delle più importanti forme di espressione fra quelle protette dal diritto d’autore. L’art. 1 l.d.a. recita: “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono (…) alla musica (…)“. L’art. 2 l.d.a. elenca fra le opere protette dal diritto d’autore: “le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale“.
La musica è dunque tutelata dal diritto d’autore. Ma cosa viene protetto di preciso? A quali condizioni? Come e con quali limiti?
Cercherò di rispondere a queste domande in modo semplice, con l’intento di fornire a compositori, musicisti, produttori o semplici interessati alcune nozioni di base per orientarsi nel diritto d’autore della musica.
La nascita del diritto d’autore su una musica
La registrazione non è necessaria
Il diritto d’autore si distingue da altri diritti di proprietà intellettuale, quali quelli derivanti da marchi o brevetti, per una caratteristica fondamentale: non è richiesta alcuna registrazione. La creazione di un’opera è di per sé sufficiente a far nascer in capo al suo autore i relativi diritti.
L’art. 103 l.d.a. prevede alcuni registri per il deposito delle opere, tenuti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e presso SIAE. Essi possono essere utili per dare prova certa della propria qualità di autori, ma non sono indispensabili per ottenere tutela. Esistono oggi altri mezzi, altrettanto sicuri, per certificare di essere autori di un’opera musicale. Fra questi si possono citare i registri accessibili online di Patamu o Safe Creative.
L’assenza di formalità necessarie alla nascita dei diritti d’autore non è una peculiarità soltanto dell’ordinamento italiano. E’ la stessa Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ad imporre il rispetto di questa regola a tutti gli Stati aderenti (art. 5 Berne Convention).
Negli Stati Uniti, i quali sono entrati a far parte della Convenzione di Berna soltanto nel 1988, la registrazione è stata fino a poco tempo fa un requisito essenziale per la nascita dei diritti d’autore. Ad oggi, anche loro hanno dovuto adeguare la loro legge. La registrazione resta in questo Paese fondamentale per poter richiedere in giudizio i c.d. “statutory damages” ma la tutela autoriale sorge automaticamente con la creazione dell’opera.
E la fissazione invece?
Quando nasce dunque il diritto d’autore su una musica? E’ sufficiente pensarla nella propria testa per diventarne l’autore? La risposta è no. Ciò non perché siano richieste formalità particolari, bensì perché il diritto d’autore protegge non le idee ma solo le espressioni.
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Per approfondimenti sulla dicotomia idea / espressione si veda “Roger Waters vs Emilio Isgrò. Il Tribunale di Milano blocca il nuovo disco dell’ex Pink Floyd“.
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Per essere creata, un’opera dell’ingegno non può restare nel mondo delle idee. Essa deve esprimersi nel mondo materiale. Una musica nasce quando viene scritta su uno spartito, quando viene registrata oppure semplicemente quando viene per la prima volta eseguita o anche soltanto canticchiata. La fissazione, in un fonogramma o su uno spartito, non è quindi necessaria per la nascita del diritto d’autore. L’esecuzione di una canzone dinanzi ad un pubblico è di per sé sufficiente.
In questo aspetto, l’ordinamento italiano e quelli dell’Europa continentale si distinguono ancora una volta dalla tradizione americana. Negli Stati Uniti la fissazione dell’opera su un supporto materiale è requisito essenziale per ottenere la tutela del copyright.
Questa differenza non è di secondaria importanza. Si pensi ad un’improvvisazione Jazz che non venga registrata né trascritta. Negli Stati Uniti non sorgerà alcun diritto su questa composizione ed essa diventerà immediatamente di pubblico dominio. Ciò significa che chiunque riesca a ricordarla e riprodurla potrà sfruttarla senza alcuna autorizzazione da parte del suo autore.
Diritti d’autore e diritti connessi
Quando si parla genericamente di diritto d’autore in musica, occorre distinguere vari oggetti di tutela:
- la composizione, ovvero l’opera musicale in sé;
- le sue esecuzioni;
- i fonogrammi contenenti l’opera eseguita e registrata.
Ognuna di queste forme in cui la musica si esprime è oggetto di diritti che la Legge n. 633/41 riconosce in capo a diversi soggetti:
- l’autore della composizione musicale;
- gli artisti interpreti ed esecutori;
- il produttore del fonogramma.
Soltanto il primo dei suddetti soggetti vanta un vero e proprio diritto d’autore. Con riferimento invece ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori fonografici è corretto parlare di diritti connessi al diritto d’autore o, più semplicemente, diritti connessi.
La composizione
Abbiamo detto che l’opera musicale nasce nel momento in cui esce dalla mente dell’autore per esprimersi in una forma tangibile o, nel caso della musica, udibile. Affinché ciò avvenga, non è necessario che l’opera sia eseguita (suonata). Geniali compositori del passato, quali Mozart o Beethoven, non avevano bisogno di suonare per comporre. Per loro era naturale immaginare la musica nella propria testa e trascriverla direttamente sullo spartito. In questo modo la composizione veniva espressa senza bisogno di essere mai stata suonata. Con la trascrizione della composizione su uno spartito nasce anche il diritto d’autore sulla musica.
Soltanto l’autore (o gli autori, quando sono più di uno) vanta originariamente dei diritti sulla composizione. Trattasi dei diritti morali d’autore e dei diritti di utilizzazione economica. Mentre i diritti morali, come vedremo, restano sempre ed inevitabilmente con l’autore, i diritti di utilizzazione economica vengono generalmente ceduti dall’autore ad un editore. L’editore è dunque quel soggetto che gestisce i diritti di sfruttamento economico sulla composizione, ovvero sull’opera musicale in sé (si veda “Contratto di edizione musicale“).
L’esecuzione
Per raggiungere il suo scopo, una musica deve essere eseguita e cioé suonata. Ogni singola esecuzione di una medesima opera musicale è diversa da un’altra ed aggiunge alla composizione il proprio contributo artistico.
“Little Wing”, ad esempio, è un capolavoro scritto da Jimmy Hendrix ed è stata suonata dallo stesso Hendrix e da moltissimi altri interpreti. Ogni singola esecuzione di questa canzone ha un diverso valore artistico e, per quanto mi affanni a provarci, una mia interpretazione non sarà mai uguale a quella di Stevie Ray Vaughan.
Il contributo portato all’opera musicale dagli artisti interpreti ed esecutori è anch’esso oggetto di diritti: si tratta dei cosiddetti diritti connessi. E’ chiaro che, quando l’esecutore è lo stesso autore, questi diritti coincidono in capo alla stessa persona.
I diritti connessi verranno affrontati più approfonditamente nel proseguo del presente articolo, ma è importante comprendere sin da adesso il seguente concetto.
L’esecuzione porta in sé la composizione e, pertanto, su di essa coesistono i diritti dell’autore ed i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori. A sua volta, un fonogramma porta in sé la composizione e l’esecuzione di un’opera musicale, aggiungendo un ulteriore valore. Su di esso insistono pertanto i diritti dell’autore, i diritti dei musicisti interpreti ed i diritti del produttore fonografico.
Il fonogramma
Per permettere la diffusione di una composizione musicale anche al di fuori dei concerti, occorre registrarla. Ecco allora che una specifica esecuzione dell’opera musicale viene fissata all’interno di un fonogramma.
Il produttore di fonogrammi, generalmente una casa discografica, è il soggetto che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione di un’esecuzione. Questo soggetto vanterà sul fonogramma dei diritti connessi, quali quello di autorizzarne o vietarne la riproduzione.
Conclusioni alla prima parte
Nelle parti successive del presente articolo verranno analizzati più da vicino i diritti dell’autore ed i diritti connessi.
A conclusione di questa prima parte è però importante che resti ben chiaro un concetto fondamentale del diritto d’autore in musica.
Quando ascoltiamo su un disco la nostra canzone preferita, dobbiamo essere consapevoli della catena di diritti che si sviluppano dietro di essa. Quel particolare fonogramma che stiamo ascoltando appartiene alla casa discografica da cui abbiamo comprato il disco. A sua volta, questa ha dovuto acquisire dietro compenso i diritti connessi dei musicisti che hanno eseguito il brano ed i diritti d’autore sulla composizione, dall’autore stesso o più spesso dal suo editore.
… proseguite la lettura con la seconda parte dell’articolo sui requisiti della tutela del diritto d’autore nella musica…
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